Si possono sostituire le ringhiere del proprio balcone senza avere i permessi?

In un condominio è consentito sostituire le ringhiere del proprio balcone senza richiedere il permesso agli altri condomini? Una sentenza ci dà la risposta.

Ringhiere balcone
Ringhiere balcone – Oipamagazine.it

I balconi presenti nella struttura dell’edificio sono accessori e non reggono alcun peso.  Non sono considerate aree comuni dell’edificio, ma appartengono ai proprietari delle specifiche unità immobiliari.

Viceversa, gli elementi decorativi e i fregi ornamentali di tali edifici possono essere considerati spazi condivisi se hanno come scopo primario quello di valorizzare l’aspetto estetico dell’intero edificio, piuttosto che la sola decorazione delle corrispondenti porzioni immobiliari.

Le facciate e i pilastri di un balcone servono principalmente allo scopo di migliorare l’aspetto estetico complessivo di un edificio.

Contribuiscono al valore architettonico della struttura aggiungendo elementi decorativi che rendono armoniosa la facciata.  Ciò è particolarmente vero nel contesto di un edificio condominiale.

Le ringhiere possono fungere anche da elementi decorativi? Al condomino è consentito sostituire liberamente le ringhiere del proprio balcone?

La sentenza numero 1034, emessa il 22 giugno 2023 dal Tribunale di Catanzaro, ha risolto la questione in esame.

Sostituire le ringhiere del proprio balcone senza permessi: è possibile?

La narrazione si snoda con l’installazione di tre nuove ringhiere da parte di alcuni condomini sui balconi dei loro appartamenti.

Queste ringhiere differiscono per disegno e altezza da quelle esistenti sul resto dell’edificio.  Di conseguenza, altri proprietari di condomini hanno cercato ricorso legale, sostenendo che queste nuove ringhiere rappresentassero un’innovazione architettonica che sconvolgeva l’estetica complessiva dell’edificio.

Sostituire le ringhiere
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Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto al giudice di ordinare ai convenuti di ripristinare l’integrità estetica dell’edificio mediante la rimozione delle inferriate da loro installate nelle rispettive unità.

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto della domanda. La loro argomentazione era incentrata sull’affermazione che le ringhiere in questione non hanno inflitto alcun danno agli abbellimenti architettonici o all’aspetto visivo complessivo della struttura.

Inoltre, sostenevano che le ringhiere prodotte dagli attori non rispondessero alle norme di sicurezza, in quanto realizzate con un’altezza di cm 0,95 dal piano di calpestio dei balconi fino alla parte più alta del corrimano.

In risposta proponevano domanda riconvenzionale chiedendo la rimozione delle ringhiere realizzate dai ricorrenti in violazione delle norme di sicurezza.

Chiedevano altresì la rimozione delle tende unilateralmente realizzate ed installate senza previa comunicazione ai convenuti circa le specifiche quali tipologia, materiali e colore (rosso).

Ciò ha impedito agli imputati di avere l’opportunità di selezionare persiane alternative sia in termini di forma che di colore.

Chiedevano, infine, agli attori il risarcimento del danno cagionato dalla modifica del decoro architettonico così come accertato.

Nel corso del procedimento, è stato accertato dal CTU che gli imputati avevano installato le proprie ringhiere sui balconi dopo che le ringhiere degli attori erano già state realizzate.

In ogni caso, il CTU ha stabilito che le ringhiere fabbricate dagli imputati presentano lievi variazioni nelle loro caratteristiche estetiche e decorative rispetto al design delle ringhiere dei ricorrenti.

Queste variazioni includono variazioni di colore (le ringhiere degli attori sono nere, mentre le ringhiere degli imputati sono grigio chiaro) e piccole differenze di altezza, anche se minime.

Come affermato dal CTU, gli scostamenti estetici e decorativi hanno determinato uno stravolgimento prospettico a livello architettonico.

Sebbene queste variazioni abbiano solo un impatto minimo, influiscono sulla coerenza complessiva della struttura.

Tenuto conto di tali osservazioni che si ritengono reciproche, la Corte ha emesso sentenza ordinando ai convenuti la rimozione delle ringhiere realizzate all’interno dei locali degli immobili di proprietà e il ripristino dello stato originario delle aree stesse.

L’argomento opposto degli imputati, che mirava a invalidare l’uso da parte dei ricorrenti di persiane realizzate con un materiale e un colore (rosso) presumibilmente non concordato, è stato infine respinto per insufficienza di prove.

Considerazioni finali

Come da sentenza della Cassazione, è stato stabilito che sia la ringhiera che i divisori di un balcone possono considerarsi parte integrante della facciata dell’edificio.

Ciò è particolarmente vero quando questi elementi sono facilmente visibili dall’esterno e sono disposti simmetricamente, possedendo uniformità in termini di dimensioni, forma geometrica e materiale.

Il loro scopo principale è migliorare l’aspetto estetico della facciata dell’edificio. Tuttavia, la valutazione se le parti interessate dei balconi debbano essere incluse in interventi di manutenzione non può essere determinata a priori, ma richiede piuttosto una valutazione specifica e dettagliata (Cass. civ., sez. II, 02/03/2018, n. 5014 ).

Nel caso in cui tali oggetti servano a scopo decorativo, è importante notare che all’inquilino del condominio non è consentito alterarli o sostituirli con oggetti che possiedano disegni estetici o ornamentali dissimili da quelli già esposti sugli altri balconi.

Inoltre, l’introduzione di colori contrastanti che si discostano dall’estetica consolidata delledificio condominiale può essere vista come un’alterazione negativa che ha il potenziale per sminuire l’armonia e l’integrità architettonica complessiva.

Condominio
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L’articolo 1122 del codice civile è ricordato per la sua disposizione sulla totale omessa realizzazione di lavori che possono potenzialmente compromettere l’integrità architettonica dell’edificio.

Stabilisce, inoltre, la responsabilità dei singoli condomini di avvisare preventivamente l’amministratore di ogni progetto edilizio e, a sua volta, l’amministratore è tenuto ad informare l’assemblea.

Ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile, è imperativo per il condomino che intraprende la costruzione nella sua proprietà esclusiva prevenire danni alle parti comuni.

Questa responsabilità comprende non solo il danno fisico, ma include anche l’impatto negativo causato da ristrutturazioni che diminuiscono il valore funzionale o estetico della proprietà condivisa.

Tale principio è stato confermato con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, del 1° marzo 2014, con sentenza n. 53.

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