Chi si è trasferito da poco in una casa in campagna, potrebbe avere a che fare con un vicino di casa che brucia erba, rami e sterpaglie. Cosa fare?
In una recente sentenza della Cassazione sono state fornite le linee guida per trattare con i vicini che sono coinvolti in roghi.
Il caso in questione è quello di un uomo che, pur trovandosi nei pressi di un centro abitato, ha appiccato il fuoco ad un cumulo di scarti di potatura utilizzando un liquido combustibile.
Nonostante le ripetute richieste da parte di altri residenti nello stesso stabile di sospendere la sua attività, l’imputato si è ostinato a bruciare sterpaglia ed erba secca ed è stato indifferente alla presenza del vento.
La Corte afferma che se un vicino brucia qualcosa, è suo diritto sporgere denuncia alla polizia o ai carabinieri, ma solo se l’incendio provoca un incendio.
L’atto di bruciare senza adeguate precauzioni è considerato un reato penale, come delineato dall’articolo 449 del codice penale.
L’articolo prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per chi, per negligenza, provoca un incendio.
L’atto di accusa è istigato da negligenza, imprudenza o mancanza di competenza. In sostanza, anche quelli con buone intenzioni, che cercano di eliminare la crescita eccessiva e smaltire le erbacce, possono affrontare un’azione legale.
Cosa fare se il vicino di casa brucia erba, rami e sterpaglie
La causa dell’incendio, che sia stato alimentato dal vento o meno, è irrilevante. È responsabilità dell’individuo che ha appiccato l’incendio anticipare il potenziale pericolo pubblico.
Perché il reato sia commesso, è solo necessario che si verifichi l’incendio, indipendentemente dal fatto che l’autore lo abbia voluto o meno.
Anche un comportamento imprudente che porta all’incendio è sufficiente per innescare questo reato.
In precedenti sentenze, la Corte di Cassazione ha chiarito che esiste una distinzione tra un “fuoco” e una mera “fiamma”.
Il reato di incendio doloso o meno può essere considerato solo quando le fiamme sono irrevocabilmente divampate e propagate in modo incontrollabile, ponendo una minaccia per l’incolumità di innumerevoli individui.
Nel caso in cui il vicino appicchi fuoco a sterpaglie, rami secchi, erbacce o altri oggetti in modo da non provocare l’innalzamento di fiamme, il reato di appiccazione di incendio non può essere provato.
Nell’ipotesi peggiore, potrebbe configurarsi il reato di lancio sconsiderato di oggetti se il residuo fumo e cenere che ne deriva arreca disturbo o molestia all’altrui proprietà.
Se un soggetto appicca volontariamente un incendio allo scopo di farlo, allora è ritenuto responsabile del reato più grave di appiccare un incendio come previsto dall’articolo 423 del codice penale.
Di conseguenza, la pena detentiva in questo caso andrebbe da tre a sette anni. In questo scenario, non è solo la colpa che conta, ma la presenza di malafede o dolo, cioè l’intenzione deliberata e la consapevolezza di aver causato un tale evento.
Dare deliberatamente fuoco: cosa comporta?
L’atto criminoso in questione si configura quando un individuo dà deliberatamente fuoco a un proprio bene personale, come ad esempio un pezzo di legno ricavato dalla potatura.
Tuttavia, questo si qualifica come reato solo se rappresenta una minaccia per la sicurezza del pubblico in generale.
L’incendio doloso di boschi, foreste o vivai destinati al rimboschimento, siano essi di proprietà propria o altrui, costituisce reato grave ai sensi dell’articolo 423-bis cp.
L’autore del reato può essere punito con la reclusione per un periodo da quattro a dieci anni. Se, invece, l’incendio è provocato da negligenza anziché da dolo, la pena è ridotta da uno a cinque anni di reclusione.
Danno da incendio
L’ultima ipotesi è quella del danno da incendio, in cui un soggetto agisce con il preciso intento di arrecare danno all’altrui proprietà.
Ciò si ottiene appiccando un incendio sulla proprietà propria o di qualcun altro. L’intenzione dell’agente non è quella di creare un incendio, ma di causare danni alla proprietà altrui.
L’articolo 424 del codice penale delinea le conseguenze di questa azione e stabilisce una pena da sei mesi a due anni di reclusione. La sanzione è meno severa in questo caso perché c’è un solo tentativo di fuoco.
La commissione del reato di pericolo di incendio richiede l’effettiva presenza di un pericolo di incendio.
Se l’incendio appiccato non rappresenta un rischio, può essere difficile riconoscere il verificarsi dell’infrazione.
Per questo motivo, se l’autore arreca solo danno alla cosa altrui senza provocare incendio o creare situazione di pericolo, risponde solo del reato di danno patrimoniale.