Passeggino sul pianerottolo condominiale, si può lasciare? Cosa può succedere

Si può lasciare il passeggino nell’androne condominiale? Cosa dice la legge? Quali potrebbero essere le conseguenze legali?

passeggino nel condominio
passeggino nel condominio- Oipamagazine.it

Secondo il Dizionario Enciclopedico Treccani, la lingua italiana designa come androne l’area dalla porta d’ingresso di una casa che conduce alle scale e al cortile.

L’art. 1117 non stabilisce esplicitamente che l’androne di un condominio sia uno spazio comune.

Tuttavia, non vi è alcun motivo valido per contestare che si tratti effettivamente di uno spazio condiviso appartenente al condominio. Ciò è particolarmente rilevante per i passeggini e il loro utilizzo nell’atrio.

Art. 1117 del codice civile contiene un elenco di beni comuni che servono come esempi piuttosto che un catalogo completo e onnicomprensivo. Questo è un principio fondamentale del codice.

Androne come mezzo di passaggio verso il portone

Senza dubbio, l’androne ha lo scopo di facilitare il passaggio dalla porta esterna agli appartamenti o alle scale all’interno dell’edificio.

Pertanto, è una componente essenziale della proprietà condivisa e non deve essere utilizzata per il parcheggio transitorio dei passeggini.

Così come le scale sono una componente fondamentale di un edificio e sono soggette al regime condominiale, anche il pianerottolo deve essere considerato nella stessa ottica.

La sentenza della Corte di cassazione italiana nella causa numero 15444, datata 10 luglio 2007, rafforza questa tesi.

Pianerottolo, androne e utilizzo dei beni comuni

Gli ingressi e i pianerottoli sono accessibili, come per ogni proprietà comune, a tutti i residenti del condominio entro i limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile.

Tutti i soggetti hanno il diritto di utilizzare la proprietà condivisa, ma solo se il loro uso non ostacola la destinazione della proprietà o impedisce anche ad altri di accedervi.

Passeggino nell'androne condominiale
Passeggino nell’androne condominiale-oipamagazine.it

Al fine di garantire la parità di godimento dell’immobile, ciascun partecipante potrà apportare a proprie spese le necessarie modifiche.

Per fare chiarezza su questa affermazione, da tempo la Cassazione è chiamata a interpretarne il significato.

La Corte ha stabilito che il partecipante alla comunione dei beni può utilizzare per uno scopo specifico un bene condiviso, determinando così un ulteriore beneficio del bene non ottenibile da altri, fermo restando che la forma e la destinazione d’uso del bene restano inalterate e che la sua l’uso non impedisce ad altri l’accesso paritario ad esso.

Il concetto di utilizzo della cosa comune

Secondo gli ermellini, il concetto di uguale utilizzazione di un bene comune, di cui all’articolo 1102 del codice civile, non dovrebbe essere interpretato come uso uniforme o simultaneo.

Piuttosto, dovrebbe essere inteso che a ciascun membro della comproprietà è stato riconosciuto, per legge, il diritto di sfruttare l’oggetto condiviso nella misura massima possibile, purché non leda i diritti degli altri.

Questo principio di solidarietà regola i rapporti tra i condomini e impone un continuo equilibrio tra i bisogni e gli interessi di tutti i soggetti interessati, come dimostrato, tra l’altro, dalla sentenza della Cassazione n. 21256 del 5 ottobre 2009.

Passeggini sul pianerottolo, nell’androne condominiale e le conseguenze possibili

Potrebbe anche causare disagi ad altri residenti che hanno bisogno di muoversi nello spazio.

È importante considerare le possibili conseguenze di lasciare i passeggini in questa posizione e considerare opzioni di stoccaggio alternative per la sicurezza e la comodità di tutti i residenti.

Sulla base delle informazioni precedenti, è evidente che lasciare un passeggino (sia esso aperto o chiuso) nelle aree comuni non dovrebbe porre alcuna difficoltà, se non per ingressi stretti o piccoli pianerottoli.

Passeggino ostruisce scale
Passeggino ostruisce scale-oipamagazine.it

Se l’androne è dotato di sotto scala, quali effetti negativi potrebbe avere sulle unità condominiali limitrofe?

Lasciare qualcosa non può comportare semplicemente l’abbandono. L’utilità dell’oggetto deve soddisfare le esigenze della routine quotidiana, evitando contemporaneamente la trasformazione dell’oggetto stesso in un mero spazio di archiviazione.

In altre parole, l’utilizzo di oggetti quotidiani è lecito, purché non siano totalmente dominati da esigenze personali.

Possibile limitazioni d’uso dell’androne

È un principio comunemente accettato che qualsiasi regolamento stabilito da un condominio abbia la capacità di limitare determinati usi.

È importante notare che, ad eccezione delle circostanze in cui il condominio ha oltrepassato la sua giurisdizione, queste deliberazioni devono essere rispettate da tutti i membri della comunità.

In ogni caso, è doveroso tener presente che ai sensi dell’art. 1117-quater c.c., qualora taluni atti incidano in modo rilevante e pregiudizievole sulla destinazione d’uso degli spazi condominiali, l’amministratore o i proprietari dei condomini, singolarmente o in quanto un gruppo, hanno l’autorità di ammonire l’autore e organizzare un incontro per frenare questa violazione, anche con mezzi legali.

La decisione di porre fine a tali azioni è infine determinata dall’assemblea a maggioranza di voti di cui al secondo comma dell’articolo 1136.

Infine, è consentito lasciare i passeggini nell’ingresso o nel pianerottolo del piano superiore purché non violi aree designate o impedisca ad altri di utilizzare tali spazi comuni allo stesso modo o in modo che soddisfi le loro esigenze.

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