Se i rami dell’albero del vicino dovessero superare il confine della proprietà, al proprietario viene consentita la potatura senza permesso? Vediamo cosa dice la legge.
Secondo l’articolo 896 del Codice Civile, chiunque abbia un vicino con alberi che invadono il proprio giardino ha il diritto di chiedere che i rami vengano tagliati, oppure può tagliare lui stesso quella parte che entra nella sua proprietà, salvo eventuali regolamenti o usi locali. È vietato introdurre nella proprietà altrui rami e radici dei propri alberi.
Si possono potare senza permessi?
La legge stabilisce che i proprietari di un terreno possono tagliare i rami degli alberi che si estendono oltre i confini della loro proprietà.
Tuttavia, devono essere consapevoli che la rimozione di un ramo o di un’intera pianta può avere conseguenze legali.
Ad esempio, potrebbero essere necessari permessi o autorizzazioni da parte di enti governativi o locali. Inoltre, i proprietari possono essere responsabili dei danni causati ai vicini o al loro terreno a seguito della rimozione di un ramo o di un’intera pianta.
Pertanto, è importante che i proprietari informino i loro vicini prima di tagliare qualsiasi ramo degli alberi che si estende oltre i limiti della loro proprietà.
L’articolo 896 è molto chiaro: un albero, anche se si trova a distanza legale, non può
invadere con la sua frondosità la proprietà altrui.
Di conseguenza, il vicino ha il diritto di richiedere al proprietario del giardino in cui è situato l’albero di potare i rami che sporgono, poiché ciò costituisce una tutela della proprietà individuale.
Nel caso in cui il proprietario dell’albero rifiuti la richiesta del richiedente, quest’ultimo può ricorrere al Giudice per ottenere ciò che ha richiesto.
La negazione di tale richiesta costituisce un abuso del diritto e comporta un illecito extracontrattuale da parte del proprietario, che sarà tenuto a risarcire il richiedente.
Cosa afferma in merito la Corte di Cassazione
Una sentenza della Corte di Cassazione ha recentemente ricordato che il vicino di casa non può agire autonomamente per inoltrare richiesta di condanna del proprietario all’esecuzione dei lavori.
In questo caso specifico, la proprietaria del terreno ha citato in giudizio le sue vicine per ottenere la condanna al pagare la somma necessaria per potatura alcune piante che crescevano sul confine di entrambe le proprietà, così come per il risarcimento del danno causato dai rami invadenti. Alla fine, il Tribunale ha quindi ordinato alle convenute di potare immediatamente le piante.
Non soddisfatte della sentenza, le due persone si appellarono alla Corte di Appello, sostenendo che il Tribunale aveva violato l’articolo 112 del codice di procedura civile, condannando le convenute al risarcimento in forma specifica.
Tuttavia, la Corte distrettuale stabilì che il Tribunale avesse commesso un errore nell’imporre loro la potatura delle piante.
I Giudici Supremi hanno posto un dilemma al Tribunale: da un lato hanno affermato che la richiesta della proprietaria andava presentata in modo più specifico, ma dall’altro hanno deciso che le proprietarie del terreno erano obbligate a pagare le spese di potatura senza esaminarne la fondatezza.
A norma di legge, quindi, al vicino è consentito obbligare il proprietario a svolgere la potatura, ma può anche agire per ottenere il permesso di farlo lui stesso a spese del vicino.
Il Tribunale è quindi chiamato a risolvere questo conflitto apparente, decidendo se il proprietario debba essere obbligato a pagare le spese di potatura o se il vicino possa eseguire la potatura a proprie spese.
L’articolo 896 fissa i limiti di legge alla proprietà, ma non attribuisce nessun diritto autonomo. Di conseguenza, non è possibile acquisire il diritto di tagliare i rami che si estendono su una proprietà vicina.
Tuttavia, la corte può decidere che i rami crescono in modo naturale e non possano essere considerati un oggetto di possesso.
Di conseguenza, l’accettazione dei rami da parte del vicino deve essere dovuta per gentile concessione. In questo modo, il vicino ha una possibilità di ricorso.