Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere uno sconto della Tari al proprio Comune di residenza: le condizioni e le modalità di presentazione della domanda
Pochi sanno che esistono dei metodi per ridurre l’imposta sulla TARI, soprattutto quando si sono verificati dei disservizi nella raccolta. La legge infatti consente ai consumatori di poter ottenere uno sconto sull’imposta qualora la raccolta venga effettuata a singhiozzo o non venga addirittura effettuata per un lungo periodo.
Se il servizio di raccolta, per propri problemi organizzativi, non riesce ad espletare il servizio richiesto in modo efficiente, e questi disservizi sono certificati dalle autorità sanitarie, ogni Comune deve applicare uno sconto obbligatorio sull’imposta da pagare. Per legge, nessun comune può sottrarsi a questo obbligo altrimenti potrebbe esporsi a reclami o ricorsi che inevitabilmente i ricorrenti riusciranno a vincere davanti alle commissioni tributarie.
Come richiedere lo sconto
Per poter beneficiare dello sconto dell’80% sulla Tari, occorre presentare formalmente una apposita istanza all’Ufficio tributi del Comune. Si tratta di una istanza che può essere presentata in carta semplice e che può essere inviata tramite raccomandata a.r oppure consegnata brevi manu o via Pec. Ovviamente non sarà mai il Comune ad attivarsi per applicare lo sconto sul tributo. Dovrà essere il cittadino, con un proprio atto di impulso, a farsi applicare lo sconto.
Nel caso in cui i cassonetti siano collocati in un luogo ben distante dalla propria abitazione al punto tale che l’utente è costretto a trasportare la spazzatura personalmente, lo sconto richiedibile per legge ammonta al 60% sulla Tari. E’ il comune, facoltativamente, ad applicare la percentuale di sconto in base alla distanza dei cassonetti dall’abitazione dell’utente. Anche in questo caso, l’ottenimento dello sconto viene concesso solo se il beneficiario si attiva presentando un’apposita domanda al Comune.
Chi deve pagare la spazzatura e chi no
A dover pagare la Tari, secondo quanto prevede la normativa vigente, sono tutti coloro che detengono o possiedono a qualsiasi titolo (ad esempio, locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In virtù di questa norma, ogni residente che occupa l’immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario, è tenuto a dover versare annualmente l’imposta sui rifiuti.
Soltanto chi è proprietario di aree oggettivamente inutilizzabili e quindi escluse dal servizio pubblico di nettezza urbana, non deve soggiacere al pagamento dell’imposta. Quindi niente pagamento per le cantine, le terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posto auto scoperti. Sono invece tenute, in ogni caso, a versare la Tari le aree utilizzate per attività economiche.