In molti si chiedono se sia possibile acquistare la casa in cui si è in affitto per usucapione. Vediamo cosa dice la legge in merito.
La proprietà in cui si vive in affitto può essere acquistata per usucapione? Questo è uno dei requisiti che, spesso, gli inquilini si pongono e per il quale la legge prevede una specifica risposta. Scopriamo, insieme, qual è.
Acquistare casa in affitto per usucapione: cosa prevede la legge
Secondo quanto previsto dagli articoli 1141, secondo comma e 1164 del Codice Civile, l’affittuario di un immobile può acquistare per usucapione una proprietà, in cui viene affitto, qualora compia quello che viene definito atto di interversione.
In primis, infatti, bisogna dire che l’usucapione può essere attuato nel momento in cui si possiede l’immobile da almeno 20 anni e che tale possesso sia ininterrotto, continuo, non clandestino e non violento.
Pertanto, il possesso dell’immobile, in tal senso, il requisito fondamentale al fine di usucapire la proprietà di una cosa e, nello specifico, dell’immobile che si intende acquistare e nel quale si paga un contratto di locazione.
A ciò, si aggiungono altre condizioni: il possessore, infatti, deve utilizzare la cosa come se fosse realmente il proprietario: nel contempo, inoltre, il detentore, ossia l’affittuario di un immobile sa e riconosce che l’immobile stesso non è di sua proprietà, per il quale, infatti, paga l’affitto.
Per queste ragioni, l’affittuario non può usucapire la proprietà di un immobile, fino a quando lo stesso è nelle mani del suo detentore.
E qui ritorniamo al punto principale: in questo frangente, infatti, l’affittuario deve attuare quello che è definito un atto di interversione del possesso, ossia un’azione che trasforma in possesso la detenzione dell’immobile.
Cos’è l’atto di interversione
L’atto di interversione, nello specifico, come specifica la legge, è quella azione che trasformare la detenzione di un immobile in vero e proprio possesso.
Per questo motivo, devono passare almeno vent’anni, in modo da poter comunicare la decisione al proprietario stesso.
Inoltre, non possono essere considerati atti di interversione, il mancato pagamento dell’affitto o la messa in atto di lavori di manutenzione ordinaria.
Solo dopo aver sottoscritto questa tipologia di atto che inizieranno i 20 anni canonici, dopo i quali si potrà effettivamente usucapire la proprietà dell’immobile.
Pertanto, dopo aver atteso il periodo previsto dalla legge, è possibile inviare una raccomandata in cui si esplicita la propria decisione di comportarsi come se l’abitazione fosse propria, con intenzione di modificarla in maniera radicale, non pagando più il canone e provvedendo a farsi carico delle le imposte dovute al proprietario.
Queste, dunque, sono le condizioni da rispettare al fine di poter procedere con questa tipologia di iter burocratico che, nei fatti, permette di poter acquistare la casa in affitto per usucapione.