Circolare senza aver pagato il bollo auto non è privo di pericoli come si possa credere. Andiamo a vedere perché.
Facciamo una vita frenetica, non c’è dubbio. Tutti i giorni impegnati con traffico, lavoro, figli e con pagamenti vari. Anche se periodico, tra questi ci mettiamo il bollo auto.
Ma se non lo paghiamo, cosa succede? Si può circolare senza? Alcuni credono di no, ma in realtà usare il proprio veicolo senza aver pagato il bollo auto è consentito.
Il bollo auto, come tutti noi sappiamo bene, è un’imposta sul possesso di un veicolo a motore che viene versata dal proprietario in quanto la vettura è iscritta nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico), indipendentemente se il mezzo circola o meno.
Il pagamento del bollo auto è a favore delle Regioni, a parte la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia, dove il tributo viene gestito direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In questo articolo affronteremo un argomento molto caro agli automobilisti italiani, ossia cosa accade se non viene pagato il bollo auto.
I rischi nel circolare senza bollo
In Italia, chi circola senza bollo non sta commettendo alcune infrazione del Codice della Strada. Perciò, se un guidatore non ha pagato questa imposta e viene fermato a un posto di blocco, ad esempio dai carabinieri, gli agenti non gli chiederanno mai di mostrare loro la ricevuta di pagamento del bollo.
Quindi, non potendo verificare l’avvenuto pagamento, in caso che non fosse stato pagato, non c’è alcun rischio di sanzione e di sottrazione dei punti dalla patente.
Il motivo di questo mancato controllo è spiegabile col fatto che si tratta di un tributo regionale, il quale implica un rapporto di tipo tributario, e quindi non vincolato alla circolazione del veicolo.
Però, chi non paga il bollo commette un’infrazione di natura tributaria, che viene punita con delle sanzioni, le quali portano all’aumento dell’importo dovuto all’Agenzia delle Entrate o alla Regione.
Le sanzioni applicate in caso di ritardo pagamento bollo auto
Coloro che non pagano il bollo auto entro il termine stabilito, ma lo fa poi in ritardo, dovranno pagare una quota maggiorata delle sanzioni. Per la precisione:
- a chi paga entro i primi 14 giorni successivi alla scadenza verrà comminata una sanzione dello 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardato pagamento;
- dal 15° giorno al 30° giorno successivi alla scadenza viene comminata una sanzione pari all’1,5% dell’imposta;
- dal 30° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza viene comminata una sanzione pari all’1,67% dell’imposta;
- dal 30° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza viene comminata una sanzione pari all’3,75% dell’imposta.
Per quanto riguarda la tempistica che supera l’anno, la sanzione ammonta al 30% del tributo, a cui si aggiungono gli interessi di mora, che sono pari allo 0,5% e che vanno calcolati ogni 6 mesi di ritardo.
Cosa accade se non viene pagato il bollo
Se il bollo non viene pagato, l’Agenzia delle Entrate o la Regione faranno scattare degli accertamenti nei confronti del proprietario del veicolo.
Entro 60 giorni questi può pagare l’imposta oppure ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale se ritiene che il tributo non è dovuto perché già pagato.
Al termine dei 60 giorni, l’Agenzia/Regione iscriverà il credito a ruolo e darà mandato all’agente di riscossione di recuperare coattivamente quanto dovuto tramite notifica con cartella esattoriale.
A questo punto, al debitore restano due strade da percorrere: pagare quanto dovuto con tanto di interessi e sanzioni oppure rivolgersi sempre alla Commissione Tributaria Provinciale soltanto però per denunciare il mancato recapito della notifica di avviso di accertamento.
Se entro 60 giorni il contribuente non dà vita a una delle due azioni, la cartella esattoriale diventerà definitiva.
A questo punto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione provvederà a pignorare i beni del contribuente (conto postale o bancario) e al fermo amministrativo dell’auto, la quale non potrà più essere usata per circolare.
La prescrizione del bollo auto avviene dopo 3 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno dopo a quello in cui il bollo doveva essere pagato.
In altre parole, se entro i tre anni l’Agenzia delle Entrate o la Regione titolare del credito non invia al contribuente la richiesta di pagamento, il bollo auto non dovrà più essere pagato.
Ogni volta che viene notificata al contribuente la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento, il conteggio del periodo di prescrizioni ricomincia da capo partendo dal giorno dopo la notifica.