In tanti possiedono cani e gatti in casa. Ma se uno dei due dovesse morire, è consentito seppellire nel terreno i resti?
Quando un cane e un gatto muore, è consentito seppellirlo nel terreno? Una risposta adeguata a questa domanda presuppone fare riferimento alla relazione esistente tra l’interesse a dare degna sepoltura a un cane o un gatto e il rischio ambientale connesso disciplinato dal Regolamento CE 1774/2002 del Consiglio e del Parlamento Europeo.
Questo regolamento è stato poi modificato il 12 maggio 2003 col Regolamento Ce n.808/2002 della Commissione e del Parlamento Europeo.
In base a quanto indicato da quest’ultimo regolamento, i resti di un cane o gatto d’affezione devono essere considerati elementi ad alto rischio ambientale, quindi è necessario che lo smaltimento avvenga in conformità con specifiche procedure.
Quindi, che fare? Fortunatamente, la normativa europea concede a ogni Stato Membro delle deroghe a questa procedura, consentendo che i resti dell’animale vengano trattati come dei rifiuti e, quindi, possono anche essere sotterrati.
Nel nostro Paese, la legge consente di sotterrare i resti di un cane, gatto o altro animale di compagnia (equini esclusi) nel terreno privato oppure in aree dedicate appositamente, a patto che venga escluso il rischio di trasmettere malattie a essere umani o altri animali.
Seppellire nel terreno privato un cane o gatto: è possibile
In base a quanto stabilito dall’OPA (Organizzazione internazionale per la protezione degli animali), un cittadino può seppellire un animale domestico nel proprio terreno, ma deve comunque dimostrare che il fondo sia effettivamente intestato a lui.
Per intestato si intende che il terreno abbia un titolo idoneo, tipo comodato, proprietà, affitto, uso o messa a disposizione dal proprietario, il quale è consenziente.
Chi è, quindi, titolare del terreno dove deve essere sotterrato l’animale, deve anche procedere all’inumazione e possedere una certificazione rilasciata da un veterinario in cui viene indicato che non c’è alcun rischio di malattie infettive che possono trasmesse ad animali ed esseri umani.
Per quanto riguarda la sepoltura in sé, l’animale va messo in un apposito contenitore prodotto in materiale biodegradabile, tipo cartone o legno, con spessore adeguato per contenere la salma.
Ma non è tutto, perché il fondo deve essere composto da un materiale in grado di trattenere i liquidi, tipo plastica assorbente biodegradabile.
Se il cane o gatto dovesse morire in un luogo differente da quello in cui generalmente vive, i resti devono essere trasportati dal padrone con tutte le cautele possibili e con tanto di certificato rilasciato dal veterinario.
Dopo la morte dell’animale, e ancora prima della sepoltura, il veterinario dovrà verificare l’effettivo decesso e trasmettere poi il certificato di morte all’ASL competente entro 15 giorni. Questo lasso temporale potrebbe cambiare in base alle disposizioni delle ASL territoriali.
Se a morire è il cane, diversamente dal gatto, le sue generalità andranno cancellate dall’anagrafe.
Cosa fare in caso di sepoltura nel giardino condominiale?
E se la sepoltura deve avvenire all’interno del giardino condominiale? In questo caso, siccome è un bene comune e, quindi, a disposizione di ogni condomino, bisogna applicare l’art. 1102 del Codice Civile.
Stando a quanto afferma questo articolo, un condomino può usare il cortile come meglio crede, senza però alterare la sua destinazione d’uso e senza ledere gli stessi diritti a tutti gli altri condomini.
Quindi, seppellire un animale domestico di proprietà all’interno del giardino condominiale, significa proprio questo: ledere l’altrui diritto a poter disporre del bene in comune.
I condomini potrebbero rivendicare i rischi connessi a tale atto, come la possibile trasmissione di malattie, oppure deturpare il terreno qualora siano presenti delle piante.
Per evitare le solite liti condominiale, meglio chiedere l’autorizzazione all’Amministratore di condominio e all’ASL, che dovranno accertare se la sepoltura sia conforme a quanto disposto dalle autorità sanitarie. Se così non fosse, il fatto va denunciato all’ufficio comunale competente.