Come bisogna comportarsi di fronte a una bolletta luce e gas senza contratto firmato? Ci dà la risposta una sentenza della Corte di Cassazione.
Non è raro ricevere una bolletta elettrica senza aver firmato un contratto scritto. Anche se questo può sembrare strano, si verifica più frequentemente di quanto ci si potrebbe aspettare.
Ciò è dovuto principalmente alla moltitudine di relazioni gestite attraverso i call center. I consumatori sono diventati più smaliziati e sono consapevoli che le tariffe vantaggiose offerte dalle società elettriche e del gas hanno una data di scadenza, dopodiché le bollette diventano più care.
Diventa quindi necessario passare ad un’altra compagnia o scegliere un piano tariffario diverso dopo un certo periodo, tipicamente un anno.
Tuttavia, ci possono essere casi in cui ci si rammarica della decisione di cambiare fornitore e ci si chiede se l’assenza di un documento firmato possa essere un motivo valido per rifiutare il pagamento. In caso di contratto di luce o gas non firmato, si è obbligati a pagare la bolletta?
La legge fa chiarezza in materia e una recente sentenza della Corte di Cassazione fornisce una visione complessiva della situazione giuridica. Procediamo con ordine.
Bolletta luce e gas senza contratto firmato, si paga ugualmente?
Come da recente pronuncia della Cassazione (ord. n. 20267 del 14.07.2023), è stato stabilito che un contratto di fornitura di energia elettrica può essere instaurato sulla base di atti definitivi.
In altre parole, tale contratto può essere formato attraverso un comportamento delle parti coinvolte, che dimostri chiaramente la loro intenzione di instaurare un rapporto contrattuale.
La forma scritta non è necessaria per il contratto, in quanto può essere stabilita anche attraverso indicazioni, comunemente denominate “presunzioni“.
Ciò significa che se il soggetto ha iniziato ad utilizzare il servizio senza aver sottoscritto il contratto – fatto facilmente deducibile dai consumi rilevati dal contatore – e non ha espresso contestazioni, si può ritenere che il rapporto contrattuale tra le parti sia stato validamente instaurato.
Di conseguenza, non si può invocare il “vizio di forma“, in particolare l’assenza di firma su un documento scritto, come mezzo per eludere il pagamento dei servizi resi.
La situazione che ha portato alla sentenza ruota attorno a un cliente che si è trovato in possesso di due fatture elettriche, pur non avendo mai stipulato un accordo contrattuale con la società.
Il cliente ha tentato di contestare la validità dell’accordo e ha chiesto alla società di rimborsare il pagamento effettuato per la fattura iniziale al fine di prevenire qualsiasi potenziale azione legale.
Il caso specifico
Secondo la società di fornitura, il cliente aveva dato istruzioni a un’agenzia di intermediazione per rescindere il contratto di fornitura di energia elettrica precedentemente concordato e trovare un fornitore più conveniente sul mercato.
Di conseguenza, l’agenzia ha provveduto a stipulare un nuovo contratto di fornitura con un’altra società energetica.
Esaminata la domanda del cliente, il giudice di pace ha stabilito che non sussisteva alcun contratto di fornitura valido tra il cliente e la società.
Tale sentenza è stata successivamente confermata dal tribunale, il quale ha sottolineato che sia il mandato del committente che il contratto di fornitura sono stati presentati solo in fotocopia.
L’autenticità di queste fotocopie è stata messa in discussione, portando il tribunale a concludere che non vi erano prove sufficienti per stabilire l’esistenza del contratto.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha confermato che è effettivamente possibile stabilire un contratto di fornitura di energia elettrica sulla base di elementi probatori, quali l’utilizzo tangibile dell’energia elettrica.
Inoltre, il tribunale ha stabilito che il contratto può essere motivato attraverso vari mezzi, compreso l’uso di presunzioni.
La decisione della Cassazione
Successivamente, il caso è stato trasmesso al giudice che presiede il processo. Sarà onere del giudice accertare se il contratto sia stato effettivamente perfezionato.
Tale determinazione si baserà sul principio di diritto secondo cui “il contratto di fornitura di energia elettrica non necessita di documentazione scritta”.
Esso può essere accertato anche con atti conclusivi, ed è dimostrabile con ogni mezzo, comprese le presunzioni elementari.
Va chiarito che la suddetta affermazione non implica che i soggetti siano obbligati a pagare le spese relative ad un accordo non voluto.
Tuttavia, in tali circostanze, diventa imperativo contestare tempestivamente l’avvio dell’utente imprevisto.
Agire immediatamente, in particolare nel riconoscere che la fattura è stata generata da una società non affiliata, costituisce una prova di condotta che può facilmente persuadere il giudice delle intenzioni onorevoli dell’utente.
Inoltre, se ritenuto necessario, potrebbe essere imperativo intraprendere un’azione legale sotto forma di querela per frode contro l’agenzia o il broker coinvolto.
Ciò potrebbe potenzialmente includere il call center o l’individuo responsabile della richiesta di clienti attraverso mezzi ingannevoli, come falsificare la firma dell’utente o manipolarlo affinché partecipi inconsapevolmente ad attività fraudolente.
Conclusioni
Il punto principale da ricordare è che ricevere una bolletta senza un contratto firmato non ti esonera dall’obbligo di pagare.
È fondamentale comprendere che sono disponibili meccanismi legali per convalidare l’autenticità di un contratto. In caso di dubbio, è sempre consigliabile chiedere consiglio a un avvocato.