L’assegno di maternità erogato dai comuni ha preso il posto del precedente congedo di maternità: ecco quali sono i requisiti previsti
L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale erogata dai comuni per sostenere economicamente le donne nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo. Si tratta di una prestazione che spetta di diritto a tutti i cittadini residenti italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di valido titolo di soggiorno. Per poter ottenere questa prestazione occorre soddisfare un requisito reddituale. Questa prestazione non va confusa con l’assegno statale di maternità che viene erogato invece alle madri senza lavoro.
L’assegno di maternità del Comune, denominato anche “assegno di base“, è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS. Per l’anno in corso, l’importo del suddetto assegno ammonta a 404,17 euro per cinque mensilità. La somma viene erogata a tutte quelle madri il cui reddito Isee non supera i 20.221,13 euro, come ha avuto modo di chiarire l’ultima circolare Inps, la numero 40 del 29-02-2024.
I casi in cui l’assegno può essere validamente richiesto sono quelli di parto, adozione o affidamento preadottivo. La prestazione viene riconosciuta a tutte quelle madri la cui contribuzione versata non soddisfa le condizioni per l’ottenimento della maternità ordinaria. E’ una misura che di fatto ha preso il posto del vecchio congedo di maternità che in precedenza veniva concesso alle madri prive di una adeguata copertura previdenziale obbligatoria.
La prestazione in questione viene gestita direttamente dai municipi e spetta in caso di nascite, affidamenti preadottivi e adozioni. Può essere appannaggio anche dei padri, ma solo nel malaugurato caso della morte della madre o di abbandono del minore. Per poter ricevere questa misura occorre essere cittadini italiani, comunitario o extracomunitari con permesso di soggiorno, oltre ad avere i requisiti previsti dalle soglie Isee e a non avere una adeguata copertura previdenziale per la riscossione dell’assegno ordinario. La richiedente dovrà anche dimostrare di non essere già beneficiaria di altro assegno di maternità INPS.
Si tratta di una prestazione che viene versata in un’unica soluzione alle donne che hanno partorito o hanno adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. La domanda dovrà essere presentata direttamente al Comune di residenza che dovrà verificarne i requisiti anagrafici e reddituali. Una volta dato l’assenso, sarà l’INPS ad erogare l’importo, che in ogni caso non potrà essere cumulabile con altri trattamenti previdenziali.
La richiesta dovrà essere presentata sempre almeno entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione. In ogni caso il minore non dovrà aver compiuto i 6 anni. Tra i documenti che occorrerà allegare per presentare la domanda vi è anche la DID (dichiarazione di disponibilità al lavoro), il certificato di nascita, il modello Isee e il documento di identità.