Il controllore, pur essendo un pubblico ufficiale, non può imporre determinati comportamenti al passeggero trasgressore: ecco cosa prevede la legge
Sono molti gli interrogativi degli utenti in merito ai poteri effettivi dei controllori che salgono sugli autobus. Molti si chiedono se sia lecito fuggire alla vista del controllore perchè non si è in possesso del biglietto e cosa può fare il controllore per bloccare le uscite. Sono sempre più frequenti i casi di persone salite su mezzi pubblici senza ticket, poi scoperti dal controllore, ai quali lo stesso funzionario chiede le generalità per scrivere la contravvenzione. Ma in questi casi il controllore può davvero impedire al passeggero sfornito di biglietto di uscire dal mezzo?
Su questa questione molto dibattuta occorre fare chiarezza. Essere sforniti di biglietto quando si sale sui mezzi pubblici è un comportamento passibile di sanzione, ma non è un vero e proprio reato. Il controllore, in questi casi, può sempre chiedere i dati del trasgressore per elevare la sanzione ma non può obbligarlo in nessun modo a farlo. Insomma, può invitare il trasgressore a scendere dall’autobus e ad attendere le forze dell’ordine affinché procedano a identificarlo. In ogni caso non può imporre al trasgressore di esibire i propri documenti per controllare se ciò che dichiara il trasgressore è falso.
Può invece chiamare in causa i pubblici ufficiali che sono gli unici autorizzati a chiedere ai cittadini privati l’esibizione del documento di riconoscimento. Solo un agente di pubblica sicurezza, come ad esempio un poliziotto o un carabiniere, può imporre ad un cittadino di fare determinate cose in presenza di determinate condizioni previste dalla legge.
Il controllore non può, in ogni caso, impedire al trasgressore di scendere dal mezzo magari intimando all’autista di tenere le porte chiuse. In questo caso commetterebbe il reato di violenza privata. Un reato che l’ordinamento punisce severamente addirittura con un massimale di 4 anni di carcere. Pur essendo un pubblico ufficiale, il controllore non può imporre in alcun modo la propria volontà con la minaccia o con l’uso della forza.
Il controllore, invece, può invitare il trasgressore a scendere dal mezzo interpellando le forze dell’ordine per procedere all’identificazione. Se il trasgressore si opponesse alla richiesta di scendere dal mezzo per effettuare all’esterno l’identificazione, commetterebbe il reato di interruzione di pubblico servizio, punito con la reclusione fino ad un anno.
In ogni caso il controllore non potrà usare la forza per costringerlo a scendere perchè il suo comportamento integrerebbe il reato di violenza privata. Può invece chiamare in causa le forze dell’ordine che si attiveranno affinchè il trasgressore scenda dal mezzo per poi procedere all’identificazione.
Il comportamento del trasgressore che scende dal mezzo e fugge per non farsi identificare è punibile con le sanzioni previste per il reato di interruzione di pubblico servizio. Lo stesso non può abbandonare il mezzo pubblico nel momento in cui si procede all’identificazione, se non quando la procedura è completata e la multa è stata contestata.
Chi sale su un mezzo pubblico sprovvisto di biglietto commette un illecito amministrativo, che viene punito con una sanzione. Se il trasgressore rallenta la corsa del mezzo rifiutandosi di scendere dal mezzo, commette un illecito penale. E’ comportamento penalmente rilevante anche quello di chi inveisce contro il controllore o di chi scappa alla prima fermata.