Come avviene la divisione delle spese condominiali tra condomini, qualora nel palazzo sia presente un riscaldamento centralizzato: le disposizioni di legge.
La legge regolamenta la suddivisione delle spese per quel che concerne il riscaldamento centralizzato dentro di condominio. Si consideri, dunque, devono essere sostenute ogni condomino, anche a seguito nonostante ci siano delle leggi al riguardo, alcuni elementi sono oggetto di disputa, a causa dei prelievi involontari.
Riscaldamento centralizzato: la questione della divisione delle spese condominiali
Il riscaldamento centralizzato ha diversi vantaggi, sul piano energetico, ma pone anche diverse questioni, tra i condomini che, spesso, si trovano a disputare sui cosiddetti prelievi involontari.
Se ve lo state chiedendo, i prelievi involontari rappresentano le dispersioni di calore di alcuni condomini, a seconda della posizione che occupano all’interno dell’edificio e della struttura del proprio alloggio, che sono al di fuori della propria vita.
Pertanto, chi non fa uso di riscaldamento centralizzato, avendo a disposizione un analogo autonomo, deve versare la quota legata al riscaldamento condominiale.
Al fine di evitare dispute, la legge regolamenta questo aspetto, definendo, nel dettaglio, come deve essere attuata la ripartizione dei costi – tra i vari condomini – in caso sia presente il riscaldamento centralizzato all’interno di un palazzo.
Cosa prevede il Codice Civile
Il Codice civile, nello specifico, delinea il criterio mediante il quale si deve agire, al fine di ripartire, in modo giusto, le spese condominiali. Una regola che, nei fatti, può subire modifiche qualora il condominio lo ritenga giusto, in base alle proprie esigenze e nel momento in cui tutti siano d’accordo all’unanimità al fine di apportarvi cambiamenti.
Per quel che concerne le spese legate ai servizi, inoltre, esiste un secondo criterio. In tale categoria, finiscono i costi del riscaldamento centralizzato, ma anche quelli connessi all’utilizzo dell’ascensore. Le spese, dunque, in base a tale principio, sono divise in proporzione dei consumi e non dei millesimi di ciascuna proprietà.
Per dividere equamente i costi, si adotta un criterio misto, in base al quale ciascun condomino deve pagare una quota fissa, di solito che si aggira intorno al 30% del totale e una quota variabile, connessa ai consumi.
La percentuale precisa può essere definita dall’assemblea, secondo le disposizioni di legge in materia, che può variare in base a relazioni tecniche e alla diagnosi energetica.
Come optare per un riscaldamento autonomo
La quota variabile è legata ai consumi dei condomini che sono rintracciabili dai contabilizzatori del calore. Pertanto, un condomino può scegliere di staccarsi dal riscaldamento centrale e optare, invece, per un impianto autonomo.
Pertanto, il costo intero del riscaldamento centralizzato è a carico degli inquilini, mentre sta al proprietario sostenere i costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché del distacco per l’installazione dell’impianto autonomo di riscaldamento.