Come ripartire tra i condomini le spese di riparazione e manutenzione del lastrico solare e i costi dei danni provocati dalle infiltrazioni.
Il lastrico solare è un bene condominiale, secondo quanto previsto dall’articolo 1117 del Codice Civile, a meno che non vi sia differente predisposizione, sancita da un regolamento condominiale approvato all’unanimità a tutti i condomini. In alternativa, questo tipo di impostazione può essere sancita anche da un rogito effettuato dal notaio. A questo punto, in molti si chiedono quand’è che il lastrico solare non può essere definito, nei fatti, un bene condominiale. Scopriamo insieme i casi specifici di riferimento per orientarsi in questo campo.
Il lastrico solare protegge il palazzo dagli agenti atmosferici ed è installato su un piano orizzontale, fungendo da copertura dell’edificio.
A differenza del tetto classico, quest’ultimo non è spiovente. Il lastrico solare, inoltre, si differenzia anche dalla terrazza che, normalmente, caratterizzata da un affaccio verso il basso, quindi – per tale ragione – il lastrico può essere considerato più pericoloso, in quanto non possiede tale caratteristica.
Solitamente, il lastrico solare è un bene comune, appartenente al condominio, in proporzione ai millesimi rispettivi dei singoli condomini. Pertanto, le spese per la manutenzione e la gestione di questa parte dell’edificio devono essere coadiuvate da tutti i condomini presenti all’interno di un edificio.
Tutti i condomini anche le spese legate ai danni provenienti dagli appartamenti sottostanti, provocati, di esempio, da un difetto di manutenzione, sempre considerando i rispettivi millesimi. Anche lo stesso danneggiato, dunque, vi deve partecipare rivestendo la qualifica di danneggiante e di danneggiato.
In generale, i costi della mia attenzione del risarcimento sono suddivisi in tal senso: un terzo in capo al proprietario esclusivo, due terzi tra tutti i condomini che si trovano al di sotto dello stesso, in base ai millesimi specifici.
I costi, però, devono essere sostenuti esclusivamente dai condomini che sono coperti da tale aria, qualora ci si trovi di fronte a un condominio costituito da più edifici autonomi ed indipendenti.
In alcuni casi, tale parte del palazzo non è un bene condominiale, in quanto, in alcuni casi, la diversa proprietà o dipendere da altri fattori, ossia un titolo della sua destinazione concreta.
Questa situazione si verifica nel momento in cui questo passaggio è sancito da un regolamento condominiale approvato da tutti gli abitanti del palazzo o, in alternativa, attraverso il rogito notarile che funge, nei fatti, da atto pubblico nel quale è definita tale situazione.
Questa parte dell’edificio, dunque, diventa proprietà o di un singolo soggetto, quale il costruttore o anche, in alcuni casi, del condomino dell’ultimo piano, qualora la struttura copra esclusivamente uno specifico appartamento.