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Registro delle Imprese, occhio alla data dell’11 dicembre: le multe sono salate

Segnate sul calendario la data dell’11 dicembre per quel che concerne il Registro delle Imprese: si rischiano multe salate. Ecco perché.

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Le imprese, le società e i trust hanno nuovi obblighi e adempimenti da portare a termine. Pertanto, bisogna segnare sul calendario una data importante: l’11 dicembre 2023, termine ultimo per iscriversi al registro dei titolari effettivi. Scopriamo insieme come effettuare questo passaggio.

Registro delle imprese, quali sono i dati da comunicare entro l’11 dicembre

Le imprese, i trust e le società possono effettuare l’iscrizione al registro titolari effettivi entro non oltre l’11 dicembre 2023, secondo quanto prevede il decreto del Mimit.

Il decreto legislativo 231 del 2007 stabilisce diverse disposizioni in merito all’accesso, la consultazione dei dati e delle informazioni relative la titolarità effettiva dell’imprese, nonché disposizioni in tema di comunicazione.

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Tale passaggio è di fondamentale importanza, in quanto permette di tenere sotto controllo il fenomeno del cosiddetto riciclaggio di denaro mediante persone giuridiche fittizie.

Il registro diviene operativo, è possibile iscriversi entro 60 giorni, ossia entro l’11 dicembre 2023, escludendo i giorni festivi, tra cui c’è anche la Festa dell’Immacolata Concezione che cade l’8 dicembre 2023.

Come è organizzato il Registro dei Titolari Effettivi

Il registro dei titolari effettivi è diviso in due sezioni presso le Camere di Commercio: cioè, infatti, sezione autonoma che riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private; a questo si affianca alla sezione speciale dedicata ai trust produttivi di effetti giuridici utili ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

I dati che devono essere comunicati al registro dei titolari effettivi sono indicati nell’articolo quattro del decreto 55 del 2022. Tra questi possiamo annoverare i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate, nei fatti, come titolari effettivi; vendita della partecipazione al capitale.

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Ciò in cui la titolarità non è rinvenibile con questi parametri, in alternativa, vanno comunicati i dati le modalità di esercizio del controllo ossia il potere di rappresentanza legale, di direzione, o di amministrazione dell’ente.

Vanno indicati, inoltre anche i seguenti dati: codice fiscale del titolare effettivo, indirizzo della sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata. Bisogna, inoltre, comunicare la dominazione del trust dell’istituto giuridico affine, il luogo e gli estremi del del dell’atto di costituzione o dell’istituto giuridico.

Qualora i soggetti interessati non siano in regola e quindi non comunichino i dati sopra indicati entro i termini previsti dalla normativa, le Camere di Commercio effetto un accertamento e una relativa contestazione della violazione della legge stessa.

In questo caso, i soggetti coinvolti sono destinatari di una sanzione, la quale graverà su ogni amministratore, il cui importo oscilla tra i 103 € e 1032 €.

L’ammenda, inoltre, è ridotta a un terzo nel momento in cui la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista.