Nel momento in cui una multa giunge in ritardo, vi è la possibilità di far ricorso di autotutela al medesimo organo che ha provveduto all’immissione.
Un qualcosa che si può fare con la speranza che la sovvenzione venga annullata, evitando così che l’automobilista impugni l’onere del giudice di pace.
Sappiamo bene che una multa deve essere notificata entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui l’infrazione è stata commessa.
Tutto ciò vuol dire che, nel momento in cui l’organo accertatore va ad utilizzare una raccomandata, è importante che la spedizione del documento venga fatto entro 90 giorni senza però ottenere il conto dalla data di consegna.
In poche parole, ai fini della validità del procedimento sanzionatorio, non si tiene conto del giorno in cui la multa finisce nelle mani dell’automobilista. Quindi, non non ci si può basare sui ritardi della posta in quanto l’unica cosa che conta per bloccare il decorso del termine, risulta essere la consegna della busta all’interno di un ufficio postale.
Nel caso in cui la multa invece viene consegnata in modo diretto nelle mani del destinatario tramite il messo notificatore del comune o dell’agente di polizia, è necessario che tutto ciò non venga fatto entrano inoltre il 91° giorno. Inoltre, se la multa viene inoltrata tramite PEC, bisogna che il mittente riceva una seconda email di conferma entro il 90° giorno.
In genere la multa si può impugnare:
Il ricorso al giudice presenta sia vantaggi che svantaggi tra cui:
Invece, con il ricorso al prefetto:
Il cittadino ha la possibilità anche di utilizzare il ricorso in autotutela il quale risulta essere informale, gratuito e non ha bisogno di nessun tipo di formula.
Questo può essere spedito anche a seguito della scadenza di termini dell’impugnazione anche se non assicura la risposta. Coloro che scelgono per questa soluzione lo fanno soltanto per procedere verso un ricorso vero e proprio.