Non tutti sono a conoscenza del fatto che disdetta e recesso sono due parole il cui significato è totalmente differente anche se spesso vengono utilizzati quasi come sinonimo.
Questo si differenziano sia per modalità che per regole. Ma vediamo insieme cosa bisogna sapere su questi due termini.
Che cos’è la disdetta
E’ molto importante evitare di confondere la disdetta con il recesso in quanto questo è un atto attraverso il quale si va ad esercitare il diritto di non rinnovare un contratto al momento della scadenza. Viene utilizzato quindi per evitare che si possa procedere al rinnovo automatico.
La disdetta è caratterizzata da alcuni punti in particolare ossia:
- rispetto per il preavviso;
- scrittura della lettera di disdetta.
Per quanto riguarda il preavviso, è molto importante che venga effettuata una comunicazione di ciò che si ha intenzione di fare entro un preciso termine di tempo.
La disdetta deve essere comunicata per iscritto attraverso una lettera la quale deve essere inviata al destinatario tramite modalità sicure che diano la possibilità di provare la ricezione.
Che cos’è il recesso
Il recesso risulta essere il diritto di una delle parti nel momento in cui sceglie di sciogliere, con largo anticipo, un contratto in corso, ossia prima della scadenza naturale. Nel momento in cui si sceglie di recedere un contratto, non si è più tenuti a rispettare gli obblighi presi in precedenza.
Vista l’importanza degli effetti, non sempre la legge prevede che si possa esercitare il diritto al recesso. Il rischio che si corre infatti è quello di essere considerati inadempienti e quindi essere costretti a pagare un risarcimento danni.
Secondo la legge è possibile effettuare il recesso solo nel momento in cui ci sono delle motivazioni valide.
In che modo si effettua il recesso
La sola modalità giusta per effettuare il recesso è la forma scritta attraverso raccomandata A/R oppure a mezzo Pec. La forma della lettera è libera soprattutto se si parla di contratti fatti con operatori professionali.
Il recesso si divide in:
- recesso convenzionale;
- recesso legale.
Il recesso convenzionale si presenta nel momento in cui il contratto presenta una clausola che va da attribuire la facoltà di recesso da una o da tutte e due le parti.
In base all’articolo 1373 del Codice Civile tale facoltà può essere esercitata fino a quando il contratto non possiede un principio di esecuzione. In base alla legge quindi, il recesso può essere fatto fino a quando il contratto non è stato eseguito.
Ci sono poi casi in cui si va a stabilire che al momento della stipula del contratto si va a consegnare una somma di denaro in qualità di corrispettivo che prende il nome di caparra penitenziale. Quando si va a recedere dal contratto, la caparra versata viene trattenuta dalla controparte.
Troviamo poi il recesso legale che si divide in diversi tipi. Bisogna infatti alcune disposizioni di legge che vanno a riconoscere ad ogni contraente la possibilità di recedere in ogni momento basandosi su una propria disposizione. In questi casi si fa riferimento ad un recesso ad nutum.
Esiste poi il recesso per giusta causa che viene esercitato soltanto nel momento in cui vi sono delle motivazioni giustificate. Basti pensare al recesso anticipato di un contratto di locazione o di un datore di lavoro che può venire per motivi giustificati.