Se viene effettuato il pagamento delle cartelle esattoriali, il contribuente può ugualmente fare ricorso? Vediamo cosa dice la legge.
Molte persone credono che pagando una cartella esattoriale si ammetta automaticamente il debito e che quindi non sia possibile presentare un ricorso successivamente.
Tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione del 2020 (20962 del 1° ottobre) ha chiarito che è possibile presentare un ricorso anche dopo aver pagato la cartella esattoriale. Andiamo a vedere perché.
La Cassazione ha stabilito che se un contribuente paga una cartella onde evitare un’ipoteca, un pignoramento o il blocco del conto corrente non implica l’ammissione del debito, ma solo un’azione per evitare il procedimento esecutivo.
Quindi, il contribuente ha il diritto di ricorrere al giudice anche se ha pagato la cartella esattoriale.
Cartelle esattoriali: è ammesso il ricorso dopo il pagamento?
La Corte di Cassazione ha stabilito che i contribuenti possono fare ricorso al giudice anche se hanno pagato una cartella esattoriale.
La sentenza afferma che il pagamento non spontaneo non si traduce automaticamente all’ammettere il debito. Ecco cosa dice la sentenza:
- “La cessazione della materia del contendere richiede che entrambe le parti riconoscano il mutamento sostanziale della situazione e presentino conclusioni conformi al giudice. Questo principio si applica anche per il processo tributario, dove la parte che ha agito in giudizio deve aver ottenuto la soddisfazione dei propri interessi direttamente dalla controparte. Se il fatto sopravvenuto viene presentato da una sola parte senza conclusioni conformi, il giudice deve valutare se la soddisfazione è stata raggiunta”.
Il contribuente che paga subito la cartella vuole evitare un’eventuale esecuzione forzata, come il pignoramento, il fermo auto, l’ipoteca, il blocco del quinto dello stipendio o del conto corrente, che potrebbe avvenire anche anni dopo l’inizio della causa.
La sentenza della Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il pagamento della cartella esattoriale non sempre indica l’acquiescenza del debitore verso il Fisco, ma potrebbe essere dovuto alla prudenza del contribuente, il quale vuole assolutamente evitare il pignoramento. Nella sentenza si legge che:
- “Il principio dell’inidoneità del pagamento coatto a porre fine alla controversia è simile al principio dell’interesse dell’Ufficio alla controversia nell’ipotesi dello sgravio della cartella di pagamento dopo una sentenza favorevole al contribuente. Entrambi i principi si basano sulla volontà di evitare altre spese del procedimento espropriativo”.
In altre parole, anche se una cartella esattoriale viene pagata, al contribuente non è preclusa la possibilità di dare vita a una contestazione riguardante l’atto di riscossione e accertamento, a meno che i termini per l’impugnazione siano già scaduti.