È possibile avere l’esenzione del pagamento della cedolare secca nel caso in cui l’inquilino è moroso? Vediamo cosa dice la legge.
Chi ha affittato la propria casa o appartamento a un inquilino che non paga l’affitto, quindi moroso, la prima cosa che deve fare è inviare la lettera di diffida per intimargli di pagare i canoni arretrati indicando un nuovo termine di scadenza.
Se questa nuova ingiunzione di pagamento dovesse passare inascoltata, è necessario contattare un avvocato e, eventualmente, avviare la procedura di sfratto.
Cosa potrebbe accadere nel caso in cui il contratto di affitto prevede la cedolare secca? In questo caso, il proprietario che avanza dei canoni di affitto mensili si trova davanti a un problema: pagare oppure non pagare le tasse sull’affitto non percepito?
Cedolare secca: si deve pagare con inquilino moroso?
Tutto dipende se è presente o meno un’ingiunzione. In base a quanto dice la legge, il proprietario non è tenuto a pagare le tasse a patto che abbia già inviato l’ingiunzione di pagamento o se la procedura di sfratto è già stata attivata.
Quindi, non basta dimostrare che l’inquilino non ha pagato i canoni di affitto per non versare quanto dovuto di tasse sulla locazione.
Il locatario, quindi, deve ugualmente pagare. La situazione è ben diversa se c’è in mezzo un atto formale che provi l’assenza di pagamento dell’affitto.
C’è anche da considerare un’altra normativa: il Decreto Legge 41/2021. La norma serve per determinare quando i canoni non pagati non sono imponibili partendo dall’1 gennaio 2020.
Quanto si paga di tasse sull’affitto?
Come abbiamo visto finora, il proprietario è costretto ugualmente a pagare le tasse ordinarie sull’affitto anche se l’inquilino è moroso.
La legge stabilisce che chi ha un reddito che arriva a 15.000 euro su quelli dell’affitto deve pagare un’aliquota pari al 23%.
Invece, per i redditi che vanno da 15.001 a 28.000 euro, l’aliquota applicata è del 25%. Salendo di reddito, per quelli tra i 28.001 e 55.000 euro l’aliquota è pari al 38%, mentre per quelli tra i 55.001 e 75.000 euro è del 41%.
Nel caso in cui la morosità è riferita al periodo dopo l’1 gennaio 2020, il proprietario dell’immobile dovrà inviare l’ingiunzione di pagamento per non pagare la cedolare secca.
Se la sua intenzione è quella di non iniziare una procedura di sfratto, l’esenzione IRPEF può essere ugualmente ottenuta tramite la risoluzione del contratto.
Nel caso specifico, i canoni che non sono stati incassati nel periodo antecedente al recesso contrattuale, verrebbe applicato il recupero attraverso il credito di imposta.
Il consiglio è di chiedere sempre un parere tecnico in merito, magari a qualche associazione di proprietari di immobili.