Esiste un modo per denunciare i cattivi odori provenienti dal vicino? Se sì, in che modo muoversi in tal senso? Andiamo a vedere.
Non ci sono soltanto i rumori a dare fastidio, perché ci sono anche i cattivi odori che il vicino di casa può emanare. Come per i rumori, anche per questi ci sono dei limiti di tollerabilità.
Ciò vuol dire che, nel caso in cui questi odori diventano davvero eccessivi, il vicino “molestato” potrebbe chiedere che cessino immediatamente in sede di giudizio, con tanto di risarcimento nel caso in cui abbia avuto dei danni.
Sono davvero pochi coloro che sono informati su questo fatto, mentre tutti gli altri non sanno che potrebbero denunciare la cosa alle Forze dell’Ordine.
Andiamo a vedere quando i cattivi odori provenienti dal vicino vengono considerati un reato e come va denunciato.
Quando un cattivo odore viene considerato reato? Quando diventa un getto pericoloso di cose, disciplinato dall’art. 674 del Codice penale. In questi casi, oltre a una sanzione fino a 206 euro, è prevista la reclusione fino a un mese.
Non stiamo parlando di materiali tossici oppure dannosi per la salute umana, ma di tutto quello che possa “imbrattare, offendere o molestare gli individui”.
Inoltre, questo tipo di reato non riguarda soltanto i rifiuti in quanto tali, ma anche vapori, fumi ed emissioni di gas.
Per questo motivo viene correlato strettamente ai cattivi odori, soltanto però quando diventano potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
Un cattivo odore, per essere considerato reato di getto pericoloso, deve avere due elementi distintivi: superare la soglia di stretta tollerabilità ed essere ripetuto nel tempo.
La stretta tollerabilità è un concetto che si deduce da tantissime sentenze da parte della Cassazione, che lo considerano troppo elastico per poter poi tutelare la salute delle persone.
Insomma, per essere considerati reato, i cattivi odori devono arrivare a tal punto da arrecare molestie alle altre persone.
Ad esempio, la molestia si verifica quando un proprietario di casa è costretto a tenere chiuse le finestre per tutta la giornata, inevitabile se il fastidio è davvero eccessivo.
È ovvio che le “molestie olfattive” vengono considerate tali solo quando non si limitano a un episodio isolato ma sono molto frequenti; di contro, la definizione di molestia verrebbe meno.
Valutare la soglia di tolleranza è prerogativa del giudice, il quale mette in conto i vari elementi che entrano in gioco, tra cui gli effetti negativi sulla vita quotidiana del vicino.
Visto che questo reato viene posto a tutela della salute pubblica, non deve necessariamente verificarsi un danno, poiché basta soltanto la sua valenza potenziale.
Il danno, semmai, serve soltanto per avere un risarcimento. Per quanto riguarda i tipi di cattivi odori, non esistono dei particolari limiti.
La giurisprudenza considera cattivi odori i detersivi, la frittura, un cane poco pulito, il carburante per motori accessi.
Il reato può essere commesso anche per negligenza, ossia quando il vicino agisce in buona fede, senza però adottare tutte le necessarie precauzioni per limitare i danni potenziali alle altre persone.
Questa tipologia di reato è procedibile d’ufficio; ciò comporta che una persona possa essere denunciata da chiunque lo scopra, quindi non esclusivamente da chi viene direttamente offeso.
È importante però ricordare che non ci sono strumenti capaci di rilevare i cattivi odori, ma neanche valutarli.
Quindi, per dare prova della molestia provocata dai cattivi odori, bisogna avvalersi delle testimonianze altrui.
In questo caso, potrebbe essere anche utile una diffida diretta al vicino di casa che continua a emettere cattivi odori, che torna poi utile per dimostrare che tale fatto si è perpetrato fin oltre nel tempo.
La denuncia va sporta alle Forze dell’Ordine, raccontando i fatti per iscritto oppure oralmente. All’interno della denuncia va indicato il nome del presunto colpevole, nel caso lo si conosce, oppure contro ignoti.