Chi abita in una casa con il giardino può raccogliere i frutti delle piante del vicino oppure no? Cosa dice la normativa vigente? Facciamo chiarezza.
Può capitare di vedere un rigoglioso albero carico di frutta e di raccoglierne qualcuno per fare un bello spuntino o per prepararsi una bella torta alla frutta. È legittimo raccogliere qualche succoso frutto dall’albero del vicino? Cosa dice il Codice civile a tale proposito? Scopriamo qual è la fonte e la ratio della normativa civile. Facciamo chiarezza.
Si possono raccogliere i frutti degli alberi del vicino?
A disciplinare le distanze minime da osservare nel caso di messa a dimora di alberi da frutto, di siepi, di viti, ulivi, castagni e piante ad alto fusto è l’articolo 892 Codice Civile, rubricato “Distanze per gli alberi”. La ratio dell’articolo è quella di salvaguardare il fondo del vicino dall’eventuale riduzione di aria e di luce solare.
Le misure citate nell’articolo non si osservano nel caso in cui esista un muro in comune purché gli alberi siano tenuti ad un’altezza inferiore al muro divisorio. Nel caso in cui non vengano rispettate le distanze legali, il vicino può esigere dal proprietario dell’albero da frutto la sua ablazione, salvo che ricorrano vincoli di interesse pubblico.
A sollevare liti tra i vicini non sono solo gli alberi da frutto o le siepi, ma sono i rami che possono invadere il terreno del vicino. Nel caso in cui le fronde degli alberi sul confine invadano il vicino, questo ultimo può costringere il proprietario dell’albero da frutto a potare i rami e le radici che invadono il giardino. E se il vicino trovasse qualche succoso frutto lo potrebbe raccogliere? È legittimo? Rispondiamo.
È legittimo raccogliere i frutti dell’albero sul confine?
La normativa civilistica consente al vicino di raccogliere i succosi frutti appesi sui rami dell’albero sul confine, ma occorre prestare attenzione alle eccezioni alla regola. È possibile raccogliere i frutti solo se caduti dalle fronde protese sul proprio terreno. Come recita l’articolo 821 Codice civile, i frutti naturali appartengono al proprietario del res che li produce, ad eccezione che la proprietà sia attribuita ad altri. L’orientamento giurisprudenziale è concorde sul fatto che il diritto di proprietà si estenda anche ai frutti naturali.
Per “caduta naturale” del frutto si intende quella per processo di maturazione e non per opera umana (cfr. articolo 896 Codice civile). La normativa ritiene legittima la possibilità di raccogliere i frutti naturali che sono caduti sul proprio giardino o che cadono a seguito della maturazione. È illecito raccogliere i frutti che sono ancora attaccati al ramo e non sono caduti naturalmente nel fondo del vicino.