È possibile fare pubblicità su un tetto condominiale? L’assemblea ha il diritto di rifiutare l’installazione dei pannelli pubblicitari all’interno del lastrico solare del fabbricato in cui vivono? Ecco che cosa dice la legge a questo riguardo.
Non tutti sono a conoscenza del fatto che ci sono delle norme da rispettare anche per quanto riguarda l’installazione di pubblicità sopra un tetto condominiale. Ma vediamo insieme quali sono le norme da rispettare e cosa accade se queste vengono violate.
Spesso, sugli edifici condominiali molto grandi, si va a sfruttare lo spazio in una maniera diversa dal solito.
Questo è ciò che accade nel momento in cui si prende la decisione di installare un pannello pubblicitario, una decisione che potrebbe capitare che prenda un singolo condomino.
La richiesta però deve essere effettuata all’interno di un’assemblea, una riunione che però può anche dare esito negativo e che quindi si oppone alla creazione dell’opera, credendo che questa vada a lenire il decoro e l’estetica della struttura.
In particolare un modo, il rifiuto si fonda sull’articolo 4 lettera b che si trova nel regolamento condominiale per effetto di cui è necessario il consenso del condominio per installare qualsiasi tipo di impianto che modifichi l’impatto dell’edificio intero.
Per quanto riguarda la gestione dello spazio aereo comune, ogni abitante del condominio ha la possibilità di rivalersi nel caso in cui si rifiuta l’installazione dei pannelli pubblicitari.
Un qualcosa che può fare utilizzando il regolamento di natura assembleare ex art.1138 c.c.
Al suo interno devono essere presenti tutte le norme di utilizzo degli spazi comuni insieme alla tutela del decoro dell’edificio e al criterio di ripartizione delle spese, un documento che deve essere approvato dalla maggior parte dei condomini intervenuti e che quindi vanno a costituire 500 millesimi dell’intero valore della struttura stessa.
Un’altra limitazione del condomino è vista dal vincolo contrattuale in cui si appongono delle limitazioni sui diritti della proprietà privata comune, un documento che è stato sottoscritto da ogni condomino e che è stato trascritto all’interno del registro pubblico immobiliare.
Questo verrà poi utilizzato anche verso terzi acquirenti di immobili che si trovano nello stesso edificio.
In base a ciò che afferma il tribunale di Milano, l’istanza di un condomino singolo per l’installazione di un pannello pubblicitario sulla terrazza, non ottiene l’approvazione nel caso in cui si tratti di restrizioni di poteri che anche gli altri condomini hanno la possibilità di esercitare.
In questo caso, si fa riferimento ad un “peso” sul fondo servente, ossia sul bene comune che costituisce la terrazza.
Caso ben diverso è quello in cui invece il condominio che riceve un diniego per proporre il tabellone pubblicitario sul tetto del luogo in cui vivono.
In questo modo, si fa valere il fatto che tutto ciò non è stato trascritto nel regolamento condominiale al cui interno è presente una clausola ostativa che andrebbe ad annullare la delibera delle assemblea che ha provveduto al diniego.
Dinanzi al ricevimento dell’invalidità ricevuta per una trascrizione mancata, il condominio ha la possibilità di far opposizione al diniego attraverso una delibera assemblare.
In questi casi, il giudizio non può in nessun modo essere inficiato da questo formale vizio in quanto, come leggiamo nella Cass. Civ. n. 6759/2018: “La questione relativa alla mancata trascrizione di una clausola del regolamento di condominio, contenente limiti alla destinazione della proprietà esclusiva, ed alla conseguente inopponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, quanto di un’eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie“.