In questo articolo spiegheremo se i soldi che vengono ricevuti sotto forma di donazione in vita rientrano nel calcolo dell’eredità.
Quando qualcuno riceve una somma di denaro tramite una donazione (e non soltanto), bisogna prestare molta attenzione a cosa dice la legge in merito a questa casistica.
Ciò che andremo ad analizzare è davvero particolare in quanto ha un legame con il fatto che alcuni importi possono essere stati ricevuti da un soggetto che, in seguito, è deceduto e, quindi, prima che abbia avuto la sua parte di eredità.
Innanzi tutto, vogliamo ricordare un fatto: nel caso in cui una persona muore e lascia in eredità ai parenti più prossimi alcuni beni, e questi hanno accettato l’eredità, c’è l’obbligo della collazione.
Di cosa si tratta? In pratica, devono rimettere quanto avuto come donazione nell’insieme dei beni che fanno parte dell’eredità.
Sono tanti i motivi che hanno un legame con la donazione. Questa può essere fatta per aiutare qualcuno economicamente, tipo i figli, oppure come forma di protezione per il coniuge.
La donazione potrebbe anche fungere da preparazione del proprio patrimonio oppure come premio per una persona molto vicina al defunto.
Stiamo parlando di situazioni in cui la donazione di una o più somme di denaro, ma anche di beni mobili o immobili, diventa di grande utilità sociale.
Se, invece, guardiamo alla donazione come qualcosa che ha a che fare con la legge, quella che è stata ricevuta in vita verrebbe considerata come una parte integrante dell’eredità?
È una questione molto delicata, poiché potrebbe dare vita a delle controversie e incomprensioni tra i vari eredi.
Con donazione si intende l’atto di trasferimento di una proprietà (bene o somma di denaro) ad un’altra persona.
È chiaro che va effettuata senza alcuna costrizione e deve essere priva di qualsiasi pretesa, tipo qualcosa in cambio, perché altrimenti non viene considerata valida dal punto di vista giuridico.
Se i parenti prossimi prendono la decisione di accettare l’eredità dopo la donazione avuta, dovranno ugualmente dare indietro quanto gli era stato donato dal defunto nella stessa quantità dei beni totali che sono stati lasciati in eredità.
Basandoci sulla legislazione vigente, l’eredità verrà poi distribuita basandosi sul grado di parentela.
Giusto per far capire meglio, nel caso in cui il genitore dona a uno dei suoi figli un immobile, a questo punto la collazione entra in gioco: tutte le donazioni fatte dal defunto mentre era in vita andranno inserite nella successione, giusto per evitare che ci sia disparità tra tutti gli eredi.
Non rientrano nella collazione le spese di mantenimento, educazione, per una malattia o per acquistare capi di abbigliamento, ma anche gli importi per pagare le nozze oppure che sono stati erogati in occasioni come il Natale o un compleanno.
Il donante non è obbligato alla collazione e non ha neanche l’obbligo di conferire la donazione nell’eredità.
Diventa per lui obbligatoria soltanto se nell’atto di donazione è stato espresso chiaramente che la stessa venne effettuata, con dispensa dalla collazione, in conto di legittima.
Invece, nel caso in cui l’erede che ha beneficiato della donazione decide, dopo la morte del donante, di rifiutare l’eredità, la donazione resterà sua.
Eccetto sé non è stata violata la legittima spettante a tutti gli altri eredi e, quindi, diventa necessario, per ricostruire la stessa legittima, sottoporre a riduzione sia le donazioni che le stesse disposizioni testamentarie. In tal caso, la donazione andrà ridotta.