Cosa dice la legge italiana sulla reperibilità a lavoro? E’ obbligatorio garantirla? Scopriamo tutto su questo aspetto che a volte viene trascurato e che invece è molto importante.
La reperibilità a lavoro consiste nell’obbligo del lavoratore di rendersi disponibile ad un’eventuale chiamata dell’azienda fuori dall’orario di lavoro. Ma è davvero obbligatorio garantirla? Cosa prevede la legge italiana in merito? Scopriamo cosa dichiara la legge italiana sulla reperibilità a lavoro.
Quando si parla di reperibilità a lavoro si intende un istituto specifico secondo il quale il lavoratore assicura anche al di fuori dell’orario in cui presta servizio la sua disponibilità. Per evitare di fare confusione è bene sottolineare che vi sono rapporti di lavoro in cui l’obbligo di reperibilità è previsto e quindi il lavoratore può lavorare anche nei giorni di riposo e quelli festivi.
Solitamente la reperibilità viene retribuita con un compenso maggiore, come prevedono i contratti collettivi che stabiliscono un’indennità specifica per questo servizio prestato. Ma davvero il lavoratore deve garantire la reperibilità anche quando è a casa e riceve una telefonata di emergenza?
Diciamo che se il lavoratore garantisce la reperibilità è giusto che accetti di prestare servizio. Tuttavia, la domanda che molti si pongono è se questo aspetto deve essere considerato un obbligo oppure no. Oppure, cosa succede se si rifiuta di dare la propria disponibilità? Scopriamo tutto sulla reperibilità a lavoro!
La prima cosa importante da sapere è che la legge non stabilisce alcuna regola sulla reperibilità. Infatti, viene lasciata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) la decisione di stabilire le regole, o in assenza di questi, alle aziende che possono adottare un regolamento interno.
Nel caso non sia presente nessuna delle ipotesi indicate, viene definita la reperibilità a lavoro tramite accordi stipulati fra dipendenti e azienda. Una condizione essenziale affinché venga messa in atto la reperibilità è il consenso del lavoratore, che deve rendersi disponibile e deve metterlo per iscritto accettando le condizioni proposte.
L’accordo individuale sulla reperibilità non deve risultare un eccessivo disagio per il dipendente e per la sua vita sociale e familiare. Inoltre, è importante sottolineare che la reperibilità va compensata con una indennità apposita, che deve essere liquidata insieme allo stipendio e agli straordinari.
La richiesta di reperibilità deve essere avanzata dal datore di lavoro che deve chiedere i turni ai dipendenti. Ci deve essere l’accordo per i turni che devono essere pubblicati in modo tale da farne comunicazioni agli altri dipendenti.
Un altro aspetto importante da sapere per il lavoratore che accetta la reperibilità è quello di avere diritto ad 11 ore consecutive almeno di riposo e occorre tenere conto di queste ore per stabilire i turni di reperibilità.
Infine, esiste un massimo che non può essere superato delle ore di lavoro settimanali. Considerando queste regole e queste limitazioni, parlare di obbligo di reperibilità a lavoro non sembra corretto. Infatti, anche se appare legittima la reperibilità, a disciplinarla sono comunque i contratti collettivi, quindi l’obbligo può essere presente negli obblighi da adempiere da contratto e retribuito anche di più.
Tuttavia, è bene sapere che leggere il messaggio o rispondere a una chiamata di emergenza non è considerato obbligatorio. Una sentenza della Corte di Cassazione emanata su questa questione dice proprio che garantire la propria reperibilità non è obbligatorio, tranne quando non è prevista in maniera chiara nel contratto individuale o collettivo.
Dunque, per concludere, non c’è alcun obbligo per il lavoratore di svolgere un ulteriore compito rispetto a quello previsto nel contratto, per cui, deve rispettarlo solo se è espresso con chiarezza. In caso contrario, il lavoratore può rifiutare di garantire la propria reperibilità e non deve aspettarsi alcuna stressa disciplinare. E’ bene sottolineare che i turni di reperibilità devono rispettare le ore complessive settimanali e quelle del riposo spettanti al lavoratore.