Spesso capita di trovarsi di fronte ad un demansionamento, un qualcosa che si verifica nel momento in cui un soggetto lavora in un’azienda in qualità di responsabile, per esempio e, dopo un lungo periodo in cui ha ricoperto tale ruolo, l’azienda gli dà l’incarico di addetto alle vendite. Si tratta di una situazione in cui il soggetto in questione può rivendicare dei diritti?
Infatti, nel caso in cui vengono modificate le mansioni, è importante prestare attenzione ai compiti assegnati prima di questa modifica e a quelle che verranno poi assegnate in futuro, e capire se queste corrispondono all’inquadramento contrattuale che è stato stabilito quando la persona in questione è stata assunta.
Per capire in cosa consiste il demansionamento, andiamo a descrivere un caso in cui un’impiegata al quarto livello è stata spostata in una mansione inferiore a quella che aveva svolto per tanti anni.
Basandosi su ciò che afferma l’articolo 103 CCNL Commercio, fanno parte del livello 4° tutti quei lavoratori che:
” eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
All’interno delle mansioni che corrispondono a tale livello di inquadramento, il contratto collettivo di categoria fa riferimento anche al “commesso alla vendita al pubblico” e quindi, di conseguenza, il passaggio della nostra amica alle mansioni semplici di addetta alle vendite fa riferimento proprio al livello di inquadramento del contratto e quindi non si presenta nessun tipo di demansionamento.
Ma ciò che si deve valutare non sono le prestazioni future ma quelle passate che sono state assegnate fino alla modifica del lavoro della donna in questione e capire se queste corrispondono al livello di inquadramento oppure se sono state messe, nelle sue mani, dei compiti più alti che non spettavano a lei.
Una situazione in cui si verifica il demansionamento e in cui questo può essere considerato legittimo, si presenta nel momento in cui l’azienda si trova ad attraversare un processo di ridimensionamento, di ristrutturazione e riorganizzazione.
In casi del genere, il datore di lavoro si può trovare costretto a cambiare la struttura organizzativa dell’intera azienda e quindi a modificare anche i ruoli dei dipendenti.
In ogni caso, per fare in modo che il demansionamento risulta essere legittimo, il datore di lavoro deve comunque dimostrare che ogni modifica effettuata, è stata portata avanti per una motivazione valida e che questa era l’unica soluzione per non licenziare il dipendente che ha ottenuto quindi una mansione differente.
Il lavoratore quindi verrà assegnato a mansioni che appartengono ad un livello di inquadramento inferiore a patto di rientrano nella stessa categoria legale, andando però a conservare la retribuzione e il livello iniziale ad eccezione di retribuzione collegate a modalità particolare di svolgimento della prestazione lavorativa precedente.
E’ possibile che il demansionamento sia legittimo nel momento in cui il lavoratore accetti di propria volontà di cambiare le sue mansioni per motivi familiari o personali.
In casi del genere, il datore di lavoro insieme al dipendente, può stringere un accordo all’interno di una sede protetta in cui si vanno a stabilire tutti i termini del demansionamento insieme alle future condizioni di lavoro, compreso anche il cambiamento della modifica legale, della retribuzione e del livello.
Non mancano poi situazioni eccezionali dove l’azienda si trova a vivere un periodo di difficoltà economica molto forte e, mantenere il lavoratore nella sua posizione originaria, potrebbe causarne il licenziamento.
In questo caso, il demansionamento viene visto come un qualcosa di legittimo proprio per fare in modo che venga salvata la sua occupazione.
Nel caso in cui ci siano delle limitazioni permanenti o temporanee dovute ad una situazione di salute, il demansionamento viene visto come un qualcosa di legittimo nel caso in cui, dopo aver terminato ogni opzione per adattare il posto di lavoro e per reinserire il lavoratore, quest’ultimo non è più capace di portare a termine i suoi compiti originari.
Infatti, all’interno dell’articolo 7, è possibile leggere che, in caso di maternità, una lavoratrice può essere demansionata conservando però la retribuzione, nel momento in cui il cambiamento delle mansioni sia necessario per la condizione di lavoro o ambientale per la salute della donna.