Molti nostri lettori si sono posti la domanda se il superbonus è valido anche per le case in rovina e per i ruderi. Risponderemo loro di seguito.
Durante i mesi estivi, l’Agenzia delle Entrate ne approfitta per “pubblicizzare” il bonus edilizio attraverso una serie di circolari.
Nel frattempo, i mass media hanno dato molto risalto alla polemica tra il regista Ernesto Maria Ruffini e il vicepremier Matteo Salvini.
Non bastasse, sempre il ministro delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato in un acceso dibattito con il capo dell’agenzia di riscossione, trascurando una questione importante, forse la più importante di tutte, che potrebbe avere un impatto diretto su innumerevoli cittadini.
La questione ruota attorno alle cartelle esattoriali e all’eventuale approvazione della pace fiscale da parte del governo di Giorgia Meloni nell’immediato futuro. Molti vedono questa pace fiscale come una sanatoria che avvantaggia esclusivamente gli evasori fiscali.
Ora mettiamo da parte per un attimo la questione di cui sopra e riportiamo la nostra attenzione sui progressi dati dal via libera dell’Agenzia delle Entrate.
Segnaliamo una sezione particolare che si trova all’interno del documento pubblicato il 26 giugno.
In questa sezione l’Istituto delinea i requisiti da possedere per poter beneficiare dei vantaggi offerti dal Superbonus edilizio quando si intraprende la ristrutturazione di abitazioni abbandonate e fatiscenti.
La verità è che questo problema è molto più intricato di quanto sembri. Molti lettori che hanno contattato la nostra redazione, infatti, hanno evidenziato un dilemma ricorrente.
Non è solo un intoppo tecnico quello che si presenta in questi casi, ma anche pratico: i proprietari di strutture fatiscenti o crollate si trovano in difficoltà perché i loro edifici sono completamente o parzialmente inagibili, lasciandoli senza Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Quindi, con la circolare di cui abbiamo parlato in precedenza, l’ente ha inteso chiarire come gli interventi di demolizione e ricostruzione di questa particolare tipologia di edifici possano essere considerati parte di un complessivo intervento di riqualificazione edilizia.
Questo annuncio è stato accolto con entusiasmo da molti residenti che negli ultimi mesi hanno sperimentato una scarsità di opportunità per beneficiare di sconti.
Entriamo nel nocciolo di questo aggiornamento, che copre le spese a partire dal 1° gennaio 2021. Ora, quando si tratta di detrarre queste spese, ci sono un paio di condizioni che dobbiamo tenere a mente.
Parliamo, innanzitutto, di interventi di isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali e inclinate che fanno parte dell’involucro edilizio.
Questi interventi devono avere un impatto superiore al 25% della superficie disperdente totale dell’edificio.
Una volta che tutti questi interventi sono stati fatti, l’edificio deve raggiungere la classe energetica in fascia A.
Inoltre, per affrontare la questione dell’APE (con la sola prima esenzione consentita, non quelle attualmente in corso), è stato stabilito che è imperativo dimostrare – attraverso una dettagliata relazione tecnica – che l’edificio fosse inizialmente dotato di impianto di riscaldamento che rispettava le specifiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Tale impianto termico deve essere ubicato negli ambienti oggetto di riqualificazione energetica, e deve essere pienamente funzionante o ringiovanito mediante interventi manutentivi, anche straordinari.