In una casa in affitto, quali implicazioni legali potrebbero esserci se il proprietario di casa occupa la cantina con oggetti di sua proprietà? Andiamo a scoprirlo.
Quando si affitta un immobile insieme ai servizi che lo accompagnano, esiste la possibilità che questi servizi non siano completamente liberi.
Nello specifico, il proprietario potrebbe aver utilizzato la cantina o il garage per riporre i propri effetti personali o i mobili che di solito sono compresi quando si affitta la casa definendola “arredata“.
In tali circostanze, è importante sapere come gestire una situazione del genere e far valere i propri diritti.
Per iniziare, è imperativo assicurarsi che il contratto di locazione comprenda le pertinenze in discussione.
Se il contratto prevede esplicitamente che, oltre all’abitazione, facciano parte dell’affitto anche il garage e la cantina (o anche solo uno dei due, naturalmente), all’inquilino deve essere data la possibilità di utilizzare l’immobile locato.
Se il canone mensile comprende l’uso di una cantina, di un garage o di entrambi, il proprietario è obbligato a rimuovere i propri effetti personali da questi spazi al fine di concedere all’inquilino piena libertà di utilizzarli come meglio crede.
Il proprietario non può trattenere alcuna porzione degli accessori dell’appartamento, in quanto l’inquilino ha affittato la cantina/garage oltre all’abitazione principale e dovrebbe avervi pieno accesso, senza dover chiedere eventualmente il permesso al proprietario.
In molti casi, però, i proprietari credono erroneamente di avere il diritto di utilizzare le comodità dell’abitazione come loro personale deposito cauzionale, anche se le hanno espressamente inserite nel contratto di locazione. In tali casi, quali opzioni che sono a disposizione del locatario?
Per cercare di mantenere un rapporto più sereno possibile, è essenziale che il rapporto iniziale avvenga in un clima di amicizia e collaborazione.
Di conseguenza, il proprietario dell’immobile dovrà, per motivi di concordia, liberare senza rimostranze e, possibilmente, col sorriso sulle labbra, le aree attualmente occupate dagli oggetti di sua proprietà.
Qualora il proprietario, nonostante la cortese richiesta, rifiutasse di accondiscendere a tale richiesta, l’affittuario sarà costretto ad adire le vie legali.
In questa situazione, il locatore avrà non solo l’onere di dover immediatamente liberare da tutti gli oggetti le aree adibite a deposito o parcheggio, ma dovrà anche diminuire il canone di locazione per i mesi durante i quali il locatario non ha potuto utilizzare appieno queste particolari aree.
Naturalmente anche le spese legali saranno a carico del proprietario, in quanto ritenuto inadempiente nei confronti dell’inquilino.
Nel caso in cui il contratto di locazione comprenda più beni, come una casa, una cantina e un garage, è essenziale che la consegna di questi beni sia considerata come un insieme unitario.
Inoltre, l’utilizzo e il godimento di questi beni dovrebbero essere considerato come un’entità coesa nella sua interezza.
Nel caso in cui il proprietario occupi uno dei beni subordinati a cui si fa riferimento nel contratto, fornisce all’inquilino solo una parte dei beni specificati nel contratto.
Di conseguenza, l’inquilino ha il diritto di agire per ottenere i beni rimanenti e godere appieno di ciò che ha locato per la durata specificata nel contratto.
Tale deroga, ai termini dell’accordo, trova fondamento nella sentenza della Corte di Cassazione del 21 ottobre 1983, n. 6193.