Barbecue in balcone: la distanza da sicurezza da rispettare dalle finestre dei vicini

In questo articolo parleremo di una sentenza che coinvolge il barbecue in balcone e la distanza da rispettare dalle finestre del vicinato.

Barbecue in balcone
Barbecue in balcone- oipamagazine.it

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il barbecue fisso all’interno di un condominio può rappresentare una minaccia per il benessere degli altri residenti se non rispetta le distanze di legge richieste.

Risiedere in un condominio può presentare la sua giusta dose di sfide. Problemi come rumore eccessivo, ritardi nei pagamenti e complicati processi decisionali sono tra i problemi che possono sorgere nella vita in condominio.

Ora, una sentenza della Corte di Cassazione fa luce su un’altra questione controversa: l’uso dei barbecue fissi.

La distanza da sicurezza da rispettare

Secondo i giudici, se non vengono rispettate determinate distanze, si presume che l’uso di tali barbecue possa costituire una minaccia per la salute dei residenti del condominio, causando potenzialmente un danno.

La narrazione in questione ruota attorno a una controversia legale che coinvolge due condomini vicini.

L’attore, che abitava al primo piano, ha intentato causa contro l’imputato, che abitava al piano terra.

Fumo barbecue
Fumo barbecue-oipamagazine.it

La base della denuncia era che l’imputato non aveva rispettato la distanza legalmente richiesta tra il loro barbecue fisso e l’abitazione dell’attore.

In particolare, la vicinanza del comignolo dell’imputato alle finestre dell’appartamento dell’attore destava preoccupazioni.

In un primo momento, i giudici della Corte d’Appello si sono schierati dalla parte attrice, richiamando l’art. 890 cc.

Chiunque risieda in prossimità di un confine, indipendentemente dalla presenza di una barriera fisica, e desideri costruire strutture come forni, camini, depositi di sale, stalle o qualsiasi altra infrastruttura simile, o intende immagazzinare materiali che sono umido, esplosivo o altrimenti pericoloso, o prevede di installare macchinari che possono comportare un rischio di danno, è tenuto a rispettare le distanze specificate come indicato nei regolamenti.

Nel caso in cui tali norme non vengano rispettate, è indispensabile mantenere una distanza che garantisca la conservazione delle proprietà limitrofe, salvaguardandone l’integrità strutturale, la salute e la sicurezza complessiva.

Le emissioni sia di fumo che di odori avevano infatti permeato l’appartamento adiacente al primo piano, in quanto il barbecue era stato posizionato a un metro di distanza dalle finestre.

Di conseguenza, i giudici avevano emesso una sentenza di divieto al condominio di utilizzare il barbecue.

Il vicino del piano terra ha visto rigettare il proprio ricorso dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza n. 15246/2017.

Sebbene non esistano linee guida esplicite in merito ai barbecue, la legge li considera potenzialmente dannosi se rappresentano una minaccia per la salute o la sicurezza di un vicino e della sua famiglia.

Barbecue in balcone: la sentenza

L’articolo 890 del codice civile riconosce l’assenza di norme precise in taluni casi e sottolinea quindi l’importanza di stabilire distanze adeguate per prevenire qualsiasi disturbo o danno ai vicini.

I giudici hanno classificato la specifica griglia fissa in questione come un forno a causa della sua costruzione utilizzando materiali in muratura e l’inclusione di un camino.

Barbecue in balcone
Barbecue in balcone-oipamagazine.it

I verbali del CTU indicano che sarebbe stato preferibile che la grata fosse posizionata ad una distanza superiore ai 5 o 6 metri dalle finestre adiacenti.

Inoltre, la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione afferma: “L’obbligo di rispettare la distanza prevista dall’articolo 890 del codice civile, che include i forni (come definiti dalla Corte di appello), si associa ad un’inequivocabile presunzione di danno e pericolosità non subordinata ad alcuna specifica valutazione, purché esista un regolamento edilizio locale che imponga la stessa distanza, mentre, in assenza di tale previsione normativa, resta una presunzione di pericolo, seppur relativa, superabile se il responsabile dell’edificio può dimostrare che il pericolo o il danno per il terreno confinante può essere mitigato con misure adeguate”.

Impostazioni privacy