Il DDT è un documento molto importante che deve essere compilato correttamente nel momento in cui si sta effettuando un trasporto. Infatti si tratta di un documento di trasporto la cui compilazione necessita di molta attenzione e precisione.
Era il mese di agosto del 1996 l’anno in cui fu introdotto il d. P. R. 549/96 dove la bolla di accompagnamento è stata soppressa per essere modificata con il DDT, ossia il documento di trasporto. Una modifica che ha cambiato di molto le norme dei viaggianti.
Nel momento in cui si fa riferimento ad un DDT si parla di un documento molto importante per la gestione di un magazzino.
Si tratta di un qualcosa che deve essere realizzato in duplice copia, la prima deve essere trattenuta e la seconda deve essere conservata dal cedente.
Non esiste nessun tipo di vincolo di forma in cui si va ad inserire un minimo di tracciato o di dimensioni.
In base a ciò che afferma l’articolo 1 del D.p.r. 472/1996, all’interno del documento è importante che vengano inseriti i seguenti elementi:
Inoltre, il documento di trasporto risulta essere equiparato ad ogni altro documento, a patto che al suo interno vi siano gli elementi appena indicati.
I beni e gli oggetti del trasporto, non sempre devono avere con sé un documento nel corso del trasporto in quanto si tratta di un qualcosa che può essere spedito o inviato in un momento diverso, a patto che ciò accada entro le 24:00 del giorno in cui avviene la consegna. Un invio che deve essere fatto tramite posta corriere o fax.
Due sono le circostanze è obbligatorio rilasciare il documento di trasporto, ossia:
Nel momento in cui si parla di cessione di beni mobili, l’emissione della fattura cambia in base alla posizione o alla consegna che si utilizza con il DTT.
Nel caso in cui sia necessaria una fatturazione immediata, questa deve essere emessa non oltre le 24:00 del giorno in cui avviene la consegna.
Invece, per quanto riguarda la fattura differita, questa verrà emessa entro il 15 del mese seguente da quando è avvenuta la spedizione o la consegna, un qualcosa che accade nel momento in cui la movimentazione dei beni risulti essere fatta attraverso un documento di trasporto e che quindi possiedono tutte le caratteristiche descritte dal D.p.r. 472/1996.
Nel momento in cui si parla di movimentazione di beni che non sono destinati alla vendita, per andare oltre le presunzioni di acquisto oltre che quelle di cessioni dei beni, è importante sfruttare un documento di trasporto al cui interno ci sia l’indicazione della causale la quale non deve essere traslativa della proprietà.
E’ molto importante però aggiungere una clausola specifica nel momento in cui non sia presente un trasferimento di proprietà del bene, un qualcosa che risulta essere obbligatorio in quanto, se è assente la segnalazione, ci potrebbero essere problemi nel passaggio di proprietà.
Ecco di seguito alcune casualità che devono essere indicate all’interno dei passaggi di bene:
In base a ciò che prevede la C.M. 225/E/1996 è importante che sia il soggetto emittente che il destinatario, conservino il documento di trasporto.
Per concludere, nel caso in cui si tratti di operazioni internazionali, il documento di trasporto verrà sfruttato anche negli scambi intracomunitari in qualità di mezzo prova utile per dimostrare che l’operazione è avvenuta.
Invece, se si tratta di esportazioni, l’uso del DDT non è previsto poiché, per completare ogni pratica doganale, è necessaria una fattura immediata.