In cosa consiste il lavoro dell’ispettorato del lavoro? Questo è l’argomento che andremo a trattare in questo testo, andando ad analizzare ogni compito che interessa questo tipo di professione.
Attraverso l’ultimo Decreto Fiscale, le funzioni dell’ispettorato nazionale del lavoro sono state modificate. Ma vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questo argomento.
Ispettorato nazionale del lavoro, che cos’è
L’ispettorato nazionale del lavoro, è una professione istituita attraverso il Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, la quale porta avanti ogni attività ispettiva che viene esercitata anche dall’INAIL, dall’INPS, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di un ente che possiede un’autonomia del tutto propria sia a livello contabile che organizzativa ed è sotto la vicinanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il suo compito è quello di monitorare periodicamente sulla corretta gestione delle risorse finanziarie e sui vari obiettivi.
Le attività dell’ispettorato vengono regolamentate dallo Statuto. Inoltre è bene sapere che la sede centrale dell’ispettorato si trova a Roma, possiede circa 80 sedi territoriali e va a sfruttare le funzionalità dell’organismo indipendente di valutazione della performance e del comitato unico.
Tutte le funzioni dell’ispettorato nazionale del lavoro
Attraverso il decreto legislativo numero 149 del 14 settembre del 2015, sono state regolarizzate ogni funzione dell’ispettorato nazionale del lavoro il quale si impegna a:
- coordinare ed esercitare sull’intero territorio nazionale vigilando sul tema della legislazione sociale, dell’assicurazione obbligatoria, della contribuzione e del lavoro oltre che a vigilare e a tutelare la sicurezza e la salute nei posti di lavoro;
- svolgere ogni accertamento per quanto riguarda la presenza di un diritto a prestazione nel momento in cui si tratta di infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- emettere circolari interpretative sanzionatorie e rispettive;
- emettere direttive operative indirizzate al personale ispettivo.
La riforma con il DL fiscale
Attraverso la legge 215 del 17 dicembre del 2021, il decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146 è stato convertito in legge prendendo il nome di decreto fisco-lavoro o Decreto Fiscale andando a modificare i compiti dell’ispettorato.
Infatti, all’interno del capo III della legge 215/ 2021, è possibile notare un rafforzamento della disciplina per quanto riguarda il tema della sicurezza e della salute nei posti di lavoro.
Lo scopo di questa modifica è quello di porsi come obiettivo quello di semplificare e incentivare la vigilanza e il coordinamento dei soggetti il cui compito è quello di preservare rispettando le norme di prevenzione.
Le modifiche del testo unico di sicurezza
Diversi sono stati gli articoli del d.lgs.n.81/08 modificati attraverso il decreto fiscale 146/2021. Ecco le modifiche:
- SINP, ossia il Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione è stato modificato così che potesse essere rafforzato il suo ruolo all’interno della valutazione e della programmazione di ogni attività di vigilanza.
Questo ha aggiunto l’obbligo di realizzare una sezione del SINP dedicata ad ogni sanzione irrogata.Ciò che si prevede è che i soggetti previsti, non prendano parte solo al sistema ma anche al dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministro della salute, dell’ispettorato nazionale del lavoro e dell’INPS.Con le nuove modifiche, l’ispettorato nazionale del lavoro, insieme alle aziende sanitarie locali, dovranno svolgere funzioni di vigilanza in cui si prevede che l’INL e l’ASL coordino e promuovano ogni attività di vigilanza svolta da vari organi competenti;
- Governo. Altre novità inserite nel decreto fiscale sono inerenti ad un momento di controllo e di sanzioni per tutte quelle imprese che non risultano essere in regola come la sicurezza sul posto di lavoro.
Inoltre, a differenza della norma prima in vigore, con il nuovo decreto si prevede che venga sospesa l’attività imprenditoriale anche degli nel momento in cui il 10% dei lavoratori, senza una comunicazione preventiva, sono stati impiegati instaurando un rapporto di lavoro regolarizzato attraverso una ritenuta d’acconto anche se non ci sono i requisiti per utilizzare tale soluzione.