C’è una questione che va analizzata con dovizia di particolari e ricorda uno specifico conguaglio. Di cosa parliamo esattamente?
È lecito che un utente rifiuti il pagamento se riceve con notevole ritardo le comunicazioni relative agli importi fatturati nelle bollette luce e gas?
Inoltre, quali azioni può intraprendere il cittadino se gli importi sono eccezionalmente elevati, come nel caso di un conguaglio?
La tutela dei consumatori è assicurata esclusivamente attraverso l’attuazione della prescrizione. Decorso un determinato termine di legge, gli eventuali importi arretrati non fatturati o comunicati al consumatore non sono più tenuti a essere pagati.
In altre parole, a che punto scade il termine per il conguaglio delle bollette di luce e gas? Questa domanda ha un peso significativo perché la legge non accetta l’ignoranza, lasciando così i cittadini nelle condizioni di dovere pagare un importo e, in realtà, non è tenuto a farlo.
Ecco perché è importante spiegare come entrano in gioco il concetto di prescrizione e tutela del consumatore.
In base alle disposizioni del Codice Civile, se il fornitore di energia invia una richiesta di pagamento oltre il termine stabilito, decade dal diritto al risarcimento degli importi fatturati specificati.
Quando si tratta del diritto al credito, c’è un momento in cui diventa prescritto dalla legge, impedendo al fornitore di perseguire un’azione legale contro il consumatore debitore.
Questo termine di prescrizione si applica se il consumatore non ha mai effettuato pagamenti o se ha effettuato pagamenti ma non può più fornire la prova di tali pagamenti.
Sorge però una domanda: quali passi deve compiere un cittadino per esercitare il diritto alla prescrizione ed evitare il pagamento?
Vogliamo, però, mettere in chiaro una cosa: il processo di prescrizione è automatico, ovvero scatta semplicemente allo scadere del termine massimo.
Pertanto, il consumatore non è tenuto a intraprendere alcuna azione, impegnarsi in alcuna attività o informare il distributore della propria intenzione di utilizzare tale diritto.
Tuttavia, è opportuno che, a fronte di eventuali richieste di pagamento che abbiano superato il termine prescritto, si faccia valere la prescrizione come mezzo per evitare inutili e noiose controversie.
Per garantire al fornitore una prova concreta dell’avvenuta ricezione della diffida, è imperativo che vada oltre la semplice richiesta di pagamento attraverso le regolari bollette di luce e gas.
Dovrebbero invece optare per l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di una PEC. In tal modo, esiste la prova che l’avviso sia stato consegnato.
È importante notare che l’eventuale richiesta di proroga da parte dell’utente, indicante un riconoscimento del debito, interromperà la scadenza del credito e, di conseguenza, farà ripartire il conto alla rovescia del termine.
Le bollette dell’energia elettrica e del gas vanno in prescrizione dopo un periodo di due anni a partire dalla data in cui viene emessa la fattura.
Tale regola si applica, oltre che alle fatture originarie, anche alle eventuali modifiche o correzioni apportate alle fatture degli anni precedenti.
Tuttavia, bisogna capire esattamente quando inizia questo limite di tempo. Il termine di prescrizione di due anni si applica alle fatture di nuova emissione nonché a eventuali ricalcoli o rettifiche apportate a fatture precedentemente emesse.ù
Ad esempio, se un distributore invia una bolletta per il consumo di energia che risale a più di due anni fa, il cliente ha il diritto di rifiutare il pagamento senza conseguenze legali.
Lo stesso principio si applica agli adeguamenti. Se il venditore richiede il pagamento di oneri aggiuntivi, o adeguamenti, relativi a consumi energetici avvenuti da più di due anni, il cliente può tranquillamente far valere il proprio diritto alla prescrizione.
Concludiamo ribadendo che la prescrizione ricomprende tutte le somme che si riferiscono ad un arco temporale superiore ai due anni. Comprende tutti gli aspetti delle fatture luce e gas, tra cui sia gli oneri variabili che quelli fissi.