Quali sono differenze tra un socio accomandante e un socio accomandatario? Questo è l’argomento che tratteremo nel testo che segue, spiegandovi perfettamente tutto ciò che riguarda questo mondo.
Nel momento in cui si parla di società in accomandita semplice, si fa riferimento ad una società di persone formata da due categorie di soci, ossia gli accomandanti e gli accomandatari.
Le differenze tra soci accomandatari e soci accomandanti
All’interno del Codice Civile, c’è una differenza fra soci accomandatari, i quali sono solidalmente i responsabili e a cui spetta il gestire la società, e i soci accomandanti i quali sono responsabili limitatamente e non hanno la possibilità di gestire la società.
Si tratta di due categorie la cui presenza è richiesta dalla stessa costituzione di società e che deve essere sempre presente in quanto, nel caso in cui uno dei due membri manchi, la società si deve sciogliere dopo 6 mesi.
Nel momento in cui vengono meno tutti i soci accomandatari, i soci accomandanti devono seguire il termine di 6 mesi per fare in modo che venga ripristinata la categoria andando così a nominare un amministratore provvisorio.
Nel caso in cui, entro sei mesi, non si riescano a ricostituire le categorie mancanti, e non si inizia nemmeno un procedimento di liquidazione, la società cambia forma diventando una società collettiva e irregolare nel caso in cui siano rimasti due soci.
E’ molto importante che la ragione sociale della società sia formata da almeno uno dei soci accomandatari.
Risulta essere una vera e propria garanzia verso terzi creditori indicare una accomandante all’interno della ragione sociale poiché, nel momento in cui ci si trova di fronte a casi di insolvenza, sarà l’accomandatario a rispondere. utilizzando il proprio patrimonio.
Si tratta di una disciplina che può essere letta all’interno dell’articolo 2313 c.c. in cui si afferma che:
“Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.”.
Quindi, il socio accomandatario deve rispondere immediatamente e solidalmente alle obbligazioni sociali, partecipando all’amministrazione.
Inoltre non ha la possibilità di agire sul patrimonio di vari soci, senza avere messo prima da parte quello della società.
La differenza fra i due tipi di soci viene indicato all’interno dell’atto costitutivo proprio come afferma l’articolo 2316 c.c.
Nel caso in cui non vi sia iscrizione tra i terzi e la società, si vanno ad applicare le regole della società semplice.
Se si tratta di una società irregolare per quanto riguarda le obbligazioni sociali, dovranno rispondere, alla quota conferita, i soci accomodanti a patto che questi non abbiano preso parte alle operazioni sociali.
Le responsabilità dei soci accomandatari e dei soci accomandanti
La disciplina presente nel Codice Civile per ciò che concerne la società in accomandita, prevede delle responsabilità diverse per i soci accomandanti e quelli accomandatari.
La differenza principale è inerente al regime di responsabilità che, con gli accomandati è limitata mentre con gli accomandatari è illimitata.
Quindi il rivenditore ha la possibilità di potersi rivalere su:
- il patrimonio sociale;
- sui soci che hanno agito per conto della società;
- sugli altri soci, anche su quelli accomandanti.
Il socio accomandatario può amministrare a gestire la società, la quale viene affidata a lui.
In base a ciò che dispone l’articolo 2318, solo i soci accomandatari possono avere l’amministrazione della società.
È di carattere sussidiario invece la responsabilità dei soci accomandatari poiché si presenta solo nel caso in cui non risulti semplice, per il creditore riuscire, ad agire sul patrimonio societario.
È importante aggiungere anche che il socio che richiede il pagamento del debito sociale, può chiedere l’esclusione preventiva del patrimonio sociale, andando ad indicare quei beni su cui il creditore può soddisfarsi.
Si tratta di un limitato beneficium excussionis, ossia che si presenta soltanto eccezionalmente.
Il compito del socio accomodante è quello di finanziare l’attività, indirizzando il capitale utile per fare in modo che la società prosegua.
Egli inoltre deve rispondere dei debiti societari limitatamente alla propria quota.
Possiedono anche il dovere di tenere sotto controllo i bilanci della società insieme a tutti gli altri documenti contabili.
In base a ciò che dispone il Codice Civile, il socio comandante non può assolutamente inserire il nome all’interno della regione sociale.
Questi ultimi però devono:
- mettere a disposizione la propria opera in base alla direzione degli amministratori;
- controllare e comunicare il bilancio insieme ai conti i profitti alle perdite;
- non essere costretti a restituire gli unici accertati.
Diritto Di Controllo
Sempre in base a ciò che afferma l’articolo 2318, solo ed esclusivamente i soci accomandatari possono gestire l’amministrazione della società.
In ogni caso, i soci accomandanti possiedono tali poteri e diritti:
- diritto di concorrere con i soci accomandatari verso la nomina o la revoca degli amministratori;
- nel momento in cui si presenta una revoca degli amministratori nominati all’interno dell’atto costitutivo, bisogna ottenere il consenso di ogni socio accomandatario e di quelle comandanti;
- i soci accomandanti hanno la possibilità di chiedere la revoca per giusta causa verso gli amministratori;
- nel caso in cui si è previsto dall’atto costitutivo, possono autorizzare alcune operazioni e fare ispezioni verificando che non vi sia un divieto di ingerenza.
Infine, in base a ciò che afferma l’articolo 2320, ogni socio comandante ha il diritto di avere una comunicazione del bilancio annuale e una comunicazione del conto dei profitti oltre che a poter controllare se tutti i numeri siano corretti.