Cosa accade se una multa non viene pagata entro 5 giorni? Andiamo ad analizzare la questione facendo riferimento alla normativa.
Per regolare le multe stradali, ci sono due opzioni disponibili per il pagamento. La prima opzione è quella di effettuare il pagamento ridotto entro 60 giorni dal ricevimento della sanzione.
La seconda opzione prevede uno sconto del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni. È fondamentale agire immediatamente per evitare ritardi, poiché anche un solo giorno potrebbe comportare la ricezione di un avviso fiscale per il saldo dovuto.
Ciò comporterebbe anche un ulteriore interesse del 10% a semestre. Pertanto, è essenziale identificare tempestivamente il luogo di pagamento corretto entro la finestra di 5 giorni.
Il processo di pagamento della multa rimane coerente indipendentemente dai tempi. Di conseguenza, i soggetti che desiderano liquidare tempestivamente la sanzione possono farlo attraverso le procedure convenzionali, che sono illustrate nell’ultima pagina del verbale stesso, in particolare nella sezione denominata “modalità di pagamento”.
Conteggio dei 5 giorni per pagare la multa
Il termine di 5 giorni decorre dal ricevimento della multa presso il domicilio del destinatario. Se il destinatario non è in casa e il postino lascia un avviso di ritiro, il termine di 5 giorni decorre dal ritiro della raccomandata, purché entro 10 giorni dall’invio.
Se il ritiro avviene oltre i 10 giorni, il termine di 5 giorni decorre sempre dall’undicesimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata.
È importante fornire chiarimenti in merito alle multe per violazioni di parcheggio. Anche se sul parabrezza dell’auto viene apposto un avviso, il conducente potrebbe non averlo visto per vari motivi.
Pertanto, la multa è ancora notificata ufficialmente all’indirizzo di casa del conducente. È essenziale notare che il termine di 5 giorni per il pagamento agevolato decorre dalla notifica della multa presso la residenza del conducente, non dal momento in cui è avvenuta l’infrazione.
L’unica distinzione è che, in questo particolare scenario, la sanzione amministrativa comprenderà anche i costi di notifica.
Quando non è previsto lo sconto sulla multa del 30%?
Per esplicita previsione di legge, lo sconto non è applicabile alle infrazioni più gravi che comportino ulteriori sanzioni quali il sequestro del veicolo e la sospensione della patente.
In assenza di disposizioni di legge, è prevista la revoca della patente per i reati più gravi, seppur di portata limitata (si pensi al reato delineato e sanzionato dall’art. 179, commi 2-bis e 9). È invece consentita una riduzione del 30%.
È esclusa la possibilità di pagare la multa con uno sconto del 30% in situazioni in cui le azioni dell’autore del reato vanno contro una chiara indicazione della sua volontà di impegnarsi in uno scontro, come i casi in cui l’autore del reato ignora la richiesta di cessare il proprio comportamento o si rifiuta di fornire la necessaria documentazione del traffico.
Secondo il codice, nei casi in cui è irrogata la sanzione amministrativa, essa è accompagnata dalla sanzione accessoria del sequestro del veicolo (art. 210 c. 3 C.d.S.).
Inoltre, è importante notare che il pagamento ridotto non è applicabile ai reati che sono stati depenalizzati ai sensi dello stesso decreto.
Nei casi in cui l’illecito amministrativo sia accompagnato da sanzioni accessorie quali la confisca o il fermo dell’autoveicolo (come previsto dall’art. 202, comma 3-bis del C.d.S.), l’opzione di pagamento ridotto non è prevista.
Dove va pagata entro 5 giorni la multa?
Come accennato in precedenza, il pagamento ridotto della sanzione, entro cinque giorni dalla sua comunicazione, può essere perfezionato presso le sedi designate ove sono accettati altri pagamenti (ossia entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia).
Per garantire il corretto pagamento, è necessario effettuare il pagamento direttamente al rispettivo Ufficio o Comando a cui è affiliato l’agente investigativo.
L’Ufficio o il Comando rilascerà poi apposita ricevuta quale prova dell’avvenuto pagamento. Questo processo si applica a Polizia Municipale, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri e altre autorità competenti.
Il pagamento del saldo dovuto può essere effettuato attraverso vari mezzi. Può essere effettuato sia su un conto corrente postale sia, se preferito dall’amministrazione, su un apposito conto corrente bancario.
Il numero di conto specifico può essere trovato nel rapporto fornito. La ricevuta di pagamento funge da prova di pagamento valida e può essere ottenuta di persona o tramite metodi di pagamento elettronici.
Il pagamento può essere effettuato presso lo sportello di Poste Italiane, ma soltanto per multe di Polizia Stradale e Carabinieri, lo sportello bancario, le ricevitorie del Lotto, i tabaccai, le ricevitorie Sisal oppure tramite bonifico online.
Quando i pagamenti sono effettuati tramite bonifici bancari o postali, ovvero utilizzando modalità di pagamento elettroniche, hanno effetto liberatorio.
Tale effetto si verifica se l’importo viene accreditato sul conto corrente dell’ente di controllo entro due giorni dalla scadenza del termine.
In ottemperanza alla Legge 98/2013, il comma 2.1 introduce una nuova disposizione che consente in via eccezionale ai conducenti di effettuare pagamenti immediati mediante mezzi elettronici (carta di credito e bancomat).
Tali pagamenti vengono effettuati direttamente all’agente accertatore, che è dotato di idonea attrezzatura (terminale POS, Punto Vendita), e ne riceve una ricevuta al termine.
La reintroduzione della possibilità di effettuare pagamenti in viaggio è ora inserita nel codice della strada.
Una volta scontato il pagamento, non è possibile contestarlo. Effettuare il pagamento anticipato, infatti, implica un riconoscimento di responsabilità.
Tuttavia, è comunque necessario fornire i dati del conducente come specificato nel verbale, al fine di ottenere la decurtazione dei punti dalla patente. In caso contrario, verrà applicata una seconda sanzione amministrativa.