Cortile condominiale, si può piantare nel giardino comune? Cosa dice la legge

In questo articolo affronteremo una tematica che riguarda il condominio: la possibilità o meno di poter piantare piante nel giardino comune.

giardino nel condominio
giardino nel condominio- oipamagazine.it

Il giardino condiviso all’interno del condominio dovrebbe essere accessibile a tutti i residenti, a condizione che non venga modificata la destinazione originaria dello spazio, ad esempio trasformandolo in un orto.

In ogni caso, l’utilizzo del giardino da parte di un individuo non dovrebbe ostacolare l’aspetto visivo del condominio, né causare alcun disagio o irritazione agli altri residenti. Bisogna considerare la possibilità che alberi e arbusti occupino o invadano le aree di parcheggio.

Tipicamente, la presenza di piante e fiori in un edificio serve a migliorarne l’aspetto visivo, in quanto fungono da elementi decorativi di cui beneficiano tutti i residenti di un condominio.

Tuttavia, rientra nei diritti del condominio imporre regolamenti che vietino ai residenti di piantare vegetazione, comprese piante, alberi o fiori, negli spazi esterni condivisi.

Le regole per utilizzare il giardino comune

L’uso del giardino condominiale è regolato dal principio generale delineato dall’articolo 1102 del codice civile in materia di spazi condivisi.

Secondo questa regola, ogni individuo è autorizzato a utilizzare l’area comune purché le sue azioni non si discostino dalla destinazione d’uso prevista e non impediscano agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti di utilizzo.

Con questo obiettivo in mente, ha la capacità di apportare tutte le modifiche necessarie per garantire l’esperienza ottimale dell’articolo, assumendosi personalmente i costi associati.

Il partecipante al condominio non può esercitare i propri diritti sui beni comuni in modo che rechi pregiudizio agli altri partecipanti, a meno che non compiano atti che ne alterino giuridicamente il titolo di proprietà.

Giardino comune condominio
Giardino comune condominio-oipamagazine.it

In sostanza, ogni comproprietario ha il diritto di trarre dalla risorsa condivisa un beneficio, che può essere di natura più accentuata o distinta rispetto a quello che possono ottenere altri comproprietari.

Tuttavia, è fondamentale garantire che la destinazione della risorsa rimanga inalterata e che non venga compromesso il diritto all’equo utilizzo.

A tal fine, il singolo condomino ha la facoltà di apportare i necessari adeguamenti ai beni comuni, purché non contrastino con la destinazione dei beni o si discostino dalla loro funzione normale e originaria (Cassazione civile, sez. II, 03 /06/2015, n.1144).

Pertanto, è severamente vietato qualsiasi atto o sforzo che modifichi la destinazione d’uso del giardino condominiale o ne impedisca l’equo utilizzo da parte degli altri residenti all’interno del condominio.

La violazione dei diritti degli altri partecipanti a un condominio non è automaticamente garantita quando un singolo utilizza il bene comune a proprio vantaggio.

Secondo Cass. Sezione 2, 14/04/2015, è imperativo valutare ogni situazione individualmente per determinare la misura in cui l’uso di una persona ostacola l’uso di altri e il vantaggio complessivo che fornisce all’intero condominio.

Piante invadenti e rampicanti: cosa fare?

Date queste circostanze, aderendo al principio generale, si può concludere che un condominio dovrebbe avere la libertà di piantare vegetazione nel giardino condiviso senza incontrare alcuna opposizione da parte di altri.

Tuttavia, è possibile che il regolamento condominiale stabilisca linee guida più stringenti in merito all’utilizzo dell’area a giardino condominiale.

Il principio giuridico delineato dall’articolo 1102 del codice civile prevede che ciascun soggetto coinvolto ha il diritto di utilizzare i beni comuni, purché il loro uso non ne alteri la destinazione né impedisca ad altri di fare lo stesso.

Condominio
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È importante notare che questa regola non è assoluta, in quanto può essere ulteriormente limitata dai regolamenti stabiliti dal condominio o attraverso delibere assunte dai soci, purché siano raggiunti i quorum di legge richiesti.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che un divieto totale di utilizzo delle aree comuni non è ammissibile in nessun caso.

Tale interpretazione è avvalorata dalle decisioni assunte con l’ordinanza della Cassazione n. 2957/2018 e Corte di Cassazione n. 27233/2013.

In sostanza, le regole e i vincoli relativi all’utilizzo del giardino condominiale da parte dei singoli condomini possono essere stabiliti attraverso regolamenti di condominio o delibere assembleari, che possono contenere disposizioni non espressamente richiamate dall’art. 1102 cc.

Si noti che mentre l’uso comune del giardino non può essere del tutto vietato, è possibile definire il modo specifico in cui deve essere utilizzato.

In un caso specifico rivisto dalla Cassazione (ord. n. 2957/2018), il condominio aveva vietato la collocazione di vasi, estratti vegetali, articoli per il giardinaggio e simili.

Questa decisione è stata presa sulla base del fatto che avrebbe ridotto i diritti di proprietà condivisa sulle aree comuni a tal punto da impedire a tutti gli individui di utilizzare questi spazi.

L’affermazione della Corte è che le delibere in questione sono ritenute invalide perché vietano ai singoli condomini di piantare piante proprie nelle aiuole comuni, ivi inclusa la rimozione di arbusti privati.

La Corte riconosce un’intenzione di competere e un abuso di potere da parte della maggioranza in queste risoluzioni.

Conclude che l’atto di piantumazione di cui alle delibere costituisce esercizio del diritto di ciascun condomino di valorizzare l’utilizzo delle aiuole, come delineato dall’articolo 1102 del codice civile.

Sebbene questa interpretazione possa essere soggetta a controllo, non contraddice l’esatta interpretazione della disposizione.

Giardinaggio consentito a ogni condomino

Riassumendo, se non diversamente specificato nel regolamento condominiale, i singoli condomini hanno il diritto di piantare vegetazione e fiori nel giardino condominiale.

Devono però attenersi alle indicazioni di cui all’art. 1102 cc, tra cui la non alterazione della destinazione d’uso del giardino e il non impedirne o limitarne l’uso da parte di altri condomini.

Sebbene il regolamento non preveda espressamente l’utilizzo del giardino condominiale, l’assemblea ha la facoltà di decretare il divieto di piantumazione mediante l’ottenimento della necessaria maggioranza dei voti.

Nel caso in cui il regolamento preveda il divieto di piantumazione, al condominio non è consentito esercitare alcuna attività di piantumazione, ivi compresa la coltivazione di piante e fiori.

Inoltre, il condominio ha la facoltà di obbligare il singolo a smantellare o eliminare, a proprie spese, tali impianti se sono stati eseguiti in violazione del suddetto divieto.

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