Chi paga per le spese di manutenzione del parapetto del balcone: il proprietario oppure il condominio? Vediamo cosa dice la legge.
Quando si parla di balconi all’interno di un complesso condominiale, spesso c’è molta confusione a causa della natura torbida e incompleta delle norme in materia.
In sostanza, il quadro giuridico che circonda la distruzione di balconi e ringhiere è estremamente vago e incerto.
Con il passare del tempo, la giurisprudenza ha colmato le lacune lasciate dalla legge e ha creato un insieme di principi consolidati in materia.
Questi principi includono l’identificazione di chi è responsabile delle spese come i costi del balcone e della tinteggiatura, i costi del distacco dell’intonaco e i danni causati dall’umidità che viaggia da un balcone all’altro.
Inoltre, è stato stabilito come dovrebbero essere distribuite tra i residenti le spese per la manutenzione delle ringhiere in un condominio.
In genere, i balconi non sono considerati proprietà condivisa poiché sono di proprietà del singolo proprietario dell’appartamento a cui sono annessi.
Tuttavia, alcuni aspetti, come gli elementi decorativi, possono essere classificati come proprietà condivisa del condominio in quanto migliorano l’aspetto della facciata e, di conseguenza, vanno a beneficio dell’intero edificio.
Tuttavia, tale questione deve essere valutata periodicamente in funzione delle specifiche circostanze considerate.
Per approfondire, determinare il responsabile della ringhiera del balcone richiede una prima indagine sulla proprietà del balcone stesso e, più specificamente, della ringhiera.
Ciò è dovuto al fatto che i regolamenti che circondano la ringhiera del balcone differiscono da quelli che regolano il resto dell’edificio.
Come detto in precedenza, la ringhiera del balcone è considerata un componente decorativo del condominio.
Non è raro che i condomini approvino lavori di manutenzione sui balconi e richiedano ai singoli proprietari di contribuire alle spese relative all’intervento.
Tuttavia, molti proprietari ritengono ingiusto che il condominio decida l’entità dei lavori di ristrutturazione necessari per una parte dell’edificio di loro proprietà.
Il condominio, invece, afferma che i balconi aggettanti sono elemento integrante e decorativo dell’edificio, e quindi di proprietà del condominio.
Questo problema si presenta più frequentemente nel contesto delle riparazioni di fioriere, ringhiere e facciate.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un’interpretazione di lunga data che chiarisce la questione.
La risposta alla domanda in questione è semplice: il proprietario dell’appartamento è il legittimo proprietario del balcone in quanto estensione della propria abitazione.
Pertanto, la manutenzione del parapetto non può essere imposta dal condominio poiché le spese ricadono interamente sul proprietario.
È a discrezione del condominio decidere autonomamente se eseguire o meno eventuali riparazioni e non può essere sottoposto ad alcuna disposizione dell’assemblea di condominio.
Questo semplice principio potrebbe non essere sempre valido in determinate circostanze. Esaminiamo questi casi particolari.
Quando ci riferiamo ai componenti esterni di un balcone, ci riferiamo in particolare ai materiali utilizzati per rivestire sia la parte frontale che quella inferiore, che comunemente viene definita rivestimento esterno.
Gli elementi decorativi, come balconi, fioriere e parapetti, hanno uno scopo estetico per l’intero edificio in quanto ne esaltano il valore architettonico e l’immagine complessiva.
Poiché questi elementi sono considerati spazi comuni del condominio, ne consegue che la spesa per il loro ripristino è condivisa da tutti i condomini.
Prima di entrare nel discorso, è necessario distinguere tra i balconi che si estendono verso l’esterno di un edificio, noti anche come balconi sporgenti, e quelli che sporgono dalla facciata di un edificio, fungendo così da punto di osservazione sulla strada.
I balconi che fanno parte dell’esterno dell’edificio e non si estendono oltre la strada sono indicati come balconi incorporati. Il sistema di attribuzione dei costi varia a seconda del tipo di balcone.
Come spiegato in precedenza, è ampiamente riconosciuto che elementi ornamentali come parapetti e ringhiere, sia che si trovino su balconi sporgenti o incassati, aggiungono valore a un edificio nel suo insieme.
Anche se un appartamento non si affaccia direttamente sulla facciata principale, la manutenzione di questi elementi aumenta il valore di ogni appartamento dell’edificio.
Pertanto, tutti i proprietari devono contribuire al costo del mantenimento di queste caratteristiche e nessun condomino può essere esonerato.
Come sempre, ogni proprietario sarà responsabile della propria quota di spesa, proporzionata al valore del proprio immobile.