Come funziona la domanda per Quota 103? Quali sono i requisiti per richiedere questa forma di prepensionamento?
Dal 1° gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2023 L 197-2022, che prevede la sperimentazione di una nuova tipologia di prepensionamento prevista dall’art. 1 co. 283-285.
Questo sistema sperimentale, soprannominato da molti “Quota 103“, viene chiamato informalmente “prepensionamento flessibile”.
L’attuale governo ha preso la decisione di sostituire Quota 102 dell’anno precedente insieme a Quota 100.
Questa mossa ritarderà ulteriormente il ritorno alla disciplina della legge Fornero. Questa decisione è stata presa in previsione di una potenziale riforma del sistema pensionistico nel suo complesso.
Le norme primarie per l’accesso alla Quota 103 riguardano i beneficiari, i loro requisiti, le specificità relative all’importo in questione, nonché le modalità di cumulo con il reddito da lavoro dipendente. Inoltre, ci sono finestre di date effettive che devono essere prese in considerazione.
Per poter beneficiare della pensione Quota 103, è necessario soddisfare determinati criteri entro il 31 dicembre 2023, ossia almeno 62 anni di età e anzianità contributiva almeno di 41 anni.
L’inalterato compimento di 35 anni di contribuzione, esclusi i periodi di malattia, disoccupazione o simili, come delineato dai preposti all’erogazione delle pensioni, continua ad essere incontestabile ai sensi della Circolare 27.
Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, le persone fisiche sono autorizzate a presentare le loro domande per il relativo trattamento, anche se effettuato in un secondo momento.
Di particolare interesse sono coloro che hanno sottoscritto le gestioni INPS AGO per dipendenti sia privati che pubblici, ma anche forme sostitutive ed esclusive, nonché alle gestioni INPS speciali (agricoltura, artigiani e commercianti, gestione separata) per lavoratori parasubordinati e autonomi.
Non è compreso il personale delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e degli Agenti di Polizia.
Al trattamento di prepensionamento è riconosciuto un valore mensile lordo non superiore a cinque volte l’importo massimo consentito dalla normativa vigente.
Nel 2023 tale importo è di 2.818,7 euro mensili lordi e si riferisce ai mesi di prepensionamento che intervengono prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia.
Una volta soddisfatti tali requisiti, verrà erogato l’intero importo della pensione, adeguato nel tempo.
Durante lo svolgimento dell’anticipo è vietato accumulare qualsiasi reddito da lavoro dipendente, anche se è prevista un’esenzione di 5.000 euro per il lavoro autonomo sporadico.
Come da circolare dell’INPS del 10 marzo 2023, è stato chiarito che il vincolo al cumulo delle prestazioni pensionistiche sarà revocato per alcune categorie di iscritti i cui criteri di ammissione alla pensione di vecchiaia differiscono da quelli di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto -legge n. 201/2011. Ciò sarà applicabile una volta raggiunta l’età specificata dal relativo Fondo a cui sono iscritti.
Se un lavoratore subordinato è impiegato per meno di 45 giorni all’anno per prestare servizi agricoli, la retribuzione che percepisce può essere cumulata con qualsiasi tipo di pensione.
Di conseguenza, questi guadagni non incidono sulla maturazione di una pensione anticipata flessibile.
L’affidamento del lavoro autonomo per attività connesse al COVID-19, che preveda la collaborazione coerente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Ciò vale per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale sanitario in pensione. Durante questo periodo, non ci saranno sovrapposizioni tra i redditi da lavoro autonomo e il pensionamento anticipato flessibile.
Per quanto riguarda le verifiche straordinarie dei Fondi di Solidarietà, il riconoscimento può essere concesso entro il 31 dicembre 2023, purché sussistano i requisiti di accesso alla pensione di Quota 103.
Questo è possibile solo se ci sono patti collettivi a livello aziendale o regionale che sono stati firmati con i sindacati nazionali relativamente più influenti.
La scadenza degli assegni ha due date distinte. Se le persone soddisfano i criteri necessari entro il 31 dicembre 2022, riceveranno cure a partire dal 1° aprile 2023 se sono impiegate nel settore privato o dal 1° agosto 2023 se sono impiegate nel settore pubblico.
Per iniziare l’iter per la domanda di pensionamento, le persone fisiche devono fornire alla propria pubblica amministrazione un preavviso di almeno sei mesi.
Dopo il 31 dicembre 2022 avranno diritto alla pensione i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
I dipendenti privati percepiranno la pensione a partire dal quarto mese successivo a quello in cui hanno maturato i requisiti, mentre i dipendenti pubblici percepiranno la pensione a partire dal settimo mese.
Entro l’inizio del prossimo anno accademico o scolastico, i dipendenti a tempo indeterminato del settore scuola e AFAM hanno la possibilità di richiedere la cessazione dal servizio. La scadenza per la presentazione di tale domanda è entro il 28 febbraio 2023.
La Circolare 27 2023 dell’INPS delinea in particolare le modalità di pagamento del TFR per i dipendenti pubblici che vanno in pensione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla legge n. 26/2019.
La data di pensionamento non viene considerata nel calcolo delle prestazioni. I benefici decorrono, invece, dal momento in cui il lavoratore ha raggiunto l’anzianità contributiva o l’età prevista dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Di conseguenza, il pagamento per il trattamento sarà dovuto in un secondo momento.
Dopo aver raggiunto il requisito di età necessario per percepire la pensione di vecchiaia, devono trascorrere dodici mesi prima che possa essere riconosciuta.
Dopo l’espletamento dei contributi prescritti per il pensionamento anticipato, deve trascorrere un periodo di ventiquattro mesi prima che si ottenga il diritto.