Capita di dover attendere un collega per il cambio turno. Ma quel tempo di attesa va considerato come lavoro straordinario?
Se ti sei mai chiesto se il tempo trascorso aspettando i tuoi colleghi alla fine del tuo turno debba essere classificata come straordinario e quindi compensata separatamente, ci sono passaggi specifici che potresti aver intrapreso per determinare la risposta.
In primo luogo, potresti aver esaminato il tuo contratto collettivo per verificare se offre una forma di indennizzo che copra periodi di attesa prolungati.
Di recente la questione è stata portata in Cassazione e ai giudici è stato affidato il compito di rispondere alla domanda cruciale: il tempo trascorso in attesa dei colleghi a fine turno deve essere retribuito? La loro risposta è particolarmente degna di nota e merita ulteriori spiegazioni.
Cambio consegne: qual è il suo significato in ambito lavorativo?
L’atto di “cambio consegne” riguarda lo scambio di responsabilità tra due gruppi di lavoratori durante i cambi di turno.
La durata di questo processo può variare da pochi minuti a periodi di tempo più lunghi, a seconda della natura del lavoro e delle circostanze particolari coinvolte.
È indubbio che una policy aziendale che vieti al dipendente di lasciare incustodito la propria postazione di lavoro fino all’arrivo del collega del turno successivo può determinare vere e proprie difficoltà.
Queste difficoltà possono derivare da possibili ritardi e requisiti tecnici per il trasferimento delle responsabilità, come la timbratura del badge e il cambio dell’abbigliamento da lavoro.
Di conseguenza, si deve valutare se questo orario di lavoro supplementare giustifichi un compenso aggiuntivo.
Va considerato lavoro straordinario il tempo atteso per il cambio consegne?
Come da recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. Iav., ord., 16 giugno 2023, n. 17326), l’indennizzo per il tempo impiegato per le variazioni di consegna sarà concesso solo se comporta un notevole obbligo da parte del lavoratore.
Nel caso in cui un contratto collettivo nazionale (CCNL) preveda già un’indennità per compensare eventuali disagi legati al lavoro, l’attesa dei colleghi durante il passaggio al turno successivo, che richiede in genere pochi minuti, non dovrebbe essere compensata separatamente.
Questa indennità comprende tutte le interruzioni che possono derivare dal lavoro, incluso il tempo di routine necessario per cambiare i dipendenti tra i turni.
Se in tale ipotesi il CCNL non prevede disposizioni retributive, l’argomentazione è a favore del lavoratore.
La Corte di cassazione non affronta direttamente questa possibilità, ma sembra implicare che qualsiasi tempo di attesa dovrebbe essere ricompensato in qualche forma, sia attraverso un indennizzo o un mezzo alternativo.
La Suprema Corte ha sempre sostenuto che il tempo impiegato a vestirsi con abiti da lavoro forniti dall’azienda dovrebbe essere incluso nell’orario di lavoro e retribuito di conseguenza. Pertanto, la situazione può essere così riassunta:
se l’accordo stipulato da un gruppo prevede già una forma di indennizzo, l’indennizzo per eventuali tempi di attesa aggiuntivi dovrebbe essere fornito solo se supera il livello tipico di interruzione;
quando il contratto collettivo non delinea alcuna forma di remunerazione, il periodo di attesa dovrebbe essere considerato come tempo trascorso lavorando e quindi dovrebbe essere retribuito in modo autonomo.
Dopo quanto tempo deve essere retribuita l’attesa come lavoro straordinario?
La sentenza della Cassazione non ha fatto alcun riferimento a importi specifici. Diceva semplicemente “pochi minuti”.
Secondo tale sentenza, se un cambio di consegne tra turni di guardia non richiede l’impegno del lavoratore per più di un paio di minuti, deve essere retribuito come lavoro straordinario.
È importante notare che il tempo di attesa fino a dieci minuti può essere incluso nell’indennità specificata nel contratto collettivo.
Tuttavia, se il tempo di attesa supera i dieci minuti, deve essere pagato separatamente come straordinario.
La Corte di Cassazione ha preso atto delle osservazioni dei dipendenti della Regione Siciliana, e ha stabilito che il tempo impiegato nel passaggio delle consegne debba essere retribuito se richiede una dedizione prolungata da parte del lavoratore.
I giudici hanno però confutato la tesi secondo la quale la mensilità di 25 euro prevista dal CCNL era unicamente intesa a rimborsare il disagio dei cambi di turno, e non l’obbligo di lavoro che può derivare dall’assenza di precise sovrapposizioni di turno, come è stato presentato in questo caso.