C’è una scadenza di giugno che non dovrebbe mai essere dimenticata, pena il pagamento di una multa molto salata.
L’imposta nota come IMU (Imposta Municipale Proprietaria) viene riscossa sul possesso di immobili, fabbricati e terreni, ad eccezione dell’abitazione principale.
Nell’anno 2023 il pagamento dell’IMU è stato imposto dalla legge n. 160/2019 avvenga in due date precise: la prima rata, o acconto, dovrà essere versata il 16 giugno, mentre la seconda rata, o saldo, dovrà essere versata il 16 dicembre.
Inoltre, i proprietari di immobili hanno la possibilità di pagare l’intera fattura fiscale in un’unica rata entro il 16 giugno.
È fondamentale considerare le tariffe stabilite dal Comune per l’anno in corso al momento del pagamento.
Nel caso in cui un contribuente non provveda al pagamento IMU richiesto entro la scadenza stabilita, resta la possibilità di rimediare a tale errore.
Tuttavia, ciò richiede uno sforzo diligente e pieno di rimorso per rettificare la situazione, che può avere delle conseguenze. Ecco ciò che questo comporta.
Le sanzioni previste
Nel caso in cui il pagamento dell’IMU sia scaduto, sono previste una serie di sanzioni, che si concretizzano in aumenti di imposta.
L’importo di tale aumento può variare dallo 0,1% al 30%, a seconda del periodo di tempo trascorso dalla scadenza del pagamento.
Per calcolare l’importo esatto dovuto, è necessario tenere conto del numero di giorni trascorsi dalla scadenza del pagamento.
Più lungo è il periodo di ritardo, maggiore è la percentuale di aumento che deve essere applicata.
L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 473/97 funge da base per la determinazione delle sanzioni.
Se si verifica un ritardo ed è entro 14 giorni, ci sarà una detrazione di 1/15 del totale al giorno. Se il ritardo rientra nell’intervallo da 15 a 90 giorni, la percentuale è del 15%.
Ai sensi dell’articolo 1, co. 774 della Legge n. 160/19, un ritardo superiore a 90 giorni comporta una penale del 30%.
Ravvedimento operoso
Il Decreto Legislativo 472/1997 prevede l’istituto del ravvedimento, che consente la regolarizzazione volontaria delle imposte omesse o sotto dichiarate, e altri reati tributari.
Possono usufruire di questo beneficio i contribuenti che non sono stati formalmente denunciati o sanzionati per le loro violazioni, che si traducono in una riduzione delle sanzioni.
Sono disponibili più opzioni di pentimento attivo, ciascuna con soglie specifiche per diversi ritardi.
In conformità con l’emendamento sprint, qualsiasi ritardo oltre la data di scadenza del 16 giugno comporterà un ulteriore aumento dello 0,1% per ogni giorno di tale ritardo.
L’atto di pentimento, per un breve periodo che va dal 15° al 30° giorno, viene con un incremento fisso dell’1,5%.
Dopo il primo mese di ritardo, la sanzione per pentimento intermedio sale all’1,67% e rimane applicabile fino a 90 giorni dalla scadenza originaria.
Ravvedimento operoso molto lungo
L’atto di ravvedimento, che deve essere completato entro un determinato periodo di tempo prima della dichiarazione dell’anno successivo, è considerato un processo lungo.
Se questo processo non viene completato entro il termine stabilito, viene applicata una sanzione pari al 3,75% del pagamento totale.
Se un soggetto ha omesso di effettuare il pagamento dell’IMU, sarà tenuto a presentare il pagamento secondo la prevista scadenza.
In caso contrario, si comporterà l’impossibilità di utilizzare l’opzione del pentimento e verrà applicata una penale del 30%.
Inoltre, nella sanzione devono sempre essere presi in considerazione gli interessi legali. Il pagamento può essere eseguito compilando il modello F24.
Qualora il contribuente non effettui il pagamento entro 12 mesi dalla scadenza originaria, si applica il ravvedimento operoso a lungo termine.
Questo prevede che il pagamento debba essere ugualmente effettuato nel giro dei 2 anni successivi alla scadenza originaria. In tal caso, la sanzione ordinaria pari al 30% viene ridotta a 1/7, ovvero al 4,29%.
Se il contribuente non effettua il pagamento dell’IMU entro due anni dalla scadenza prevista, la multa viene aumenta al 5%.
La sanzione aumenta al 6% (da aggiungere al pagamento dell’IMU) se la regolarizzazione viene effettuata dopo la ricezione del verbale di constatazione, sempre entro la notificazione dell’atto di accertamento, ovvero prima dell’emissione della cartella esattoriale.