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Videocamere per chi viola la raccolta differenziata, è legale farlo?

Molti condomini si pongono il quesito se è consentito o meno installare videocamere per scoprire chi sta violando la raccolta differenziata. Vediamo cosa dice la legge.

telecamera rifiuti- Oipamagazine.it

Il condominio ha tutta la facoltà di comminare sanzioni pecuniarie a chi non si attiene ai regolamenti stabiliti o alle deliberazioni dell’assemblea.

Secondo l’articolo 70 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, la violazione del regolamento di condominio può comportare una sanzione fino a 200 euro e, in caso di recidiva, una sanzione fino a 800 euro.

La penale viene quindi destinata al fondo disponibile per le spese quotidiane dell’amministratore.

Il regolamento prevede che l’irrogazione della sanzione sia determinata dall’assemblea, con le maggioranze in base a quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice (una maggioranza dei presenti in assemblea la quale rappresenti più o meno la metà del valore dell’immobile).

Il mancato rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti è uno dei motivi più frequenti di sanzione comminata ai condomini inadempienti, in quanto l’intero edificio è ritenuto responsabile nei confronti del Comune per smaltimento improprio, non solo il trasgressore.

Videocamere per scovare i trasgressori: sono consentite?

Mentre i singoli condomini o il condominio possono denunciare la violazione direttamente alla polizia municipale, l’ottenimento delle prove è spesso un compito impegnativo.

Pertanto, il condominio ricorre spesso all’installazione di sistemi di videosorveglianza per raccogliere documentazione fotografica e video per identificare i responsabili. Tuttavia, si pone la questione se l’installazione di tali sistemi sia legale.

Telecamera di videosorveglianza-oipamagazine.it

Le ragioni precedentemente citate chiariscono che ogni condomino ha tutto l’interesse a impedire che la polizia municipale commini multe all’intero immobile.

Di conseguenza, l’installazione di sistemi di videosorveglianza ai fini del monitoraggio è considerata legale, come determinato dalla valutazione del legittimo interesse condotta secondo le linee guida delineate nelle linee guida 3/2019 dell’Edpb sulla protezione dei dati in Europa.

Secondo i loro risultati, è imperativo documentare la valutazione della propensione del proprietario verso l’installazione di telecamere. Questa valutazione dovrebbe considerare due elementi chiave.

Potrebbe esserci un nesso tra l’assenza di metodi minimamente invasivi, diversi dalla videosorveglianza, per la salvaguardia delle libertà e dell’autonomia delle persone.

La seconda questione riguarda la necessità di installare telecamere. È imperativo che ci sia una motivazione distinta e immediata per l’installazione, che si applichi specificamente al condominio in quel particolare periodo.

Quando si tratta di implementare metodi meno intrusivi per la gestione della raccolta differenziata, non ci sono altre opzioni praticabili disponibili.

È importante, tuttavia, limitare il raggio di attività della telecamera alla sola area di smaltimento dei rifiuti ed evitare di riprendere filmati di pedoni in aree in cui i rifiuti non vengono smaltiti.

In termini di urgenza, bisognerà aggiungere alla delibera le varie sanzioni che il condominio è incorso a causa del comportamento scorretto di alcuni soggetti.

La presenza di sanzioni multiple contribuirà senza dubbio a illustrare la necessità di installare un tale sistema.

Nulla osta dall’assemblea di condominio

Dopo un’attenta valutazione delle valide perplessità connesse all’attuazione, l’assemblea può dare il via libera all’installazione di telecamere di sorveglianza a maggioranza dei presenti, rappresentanti non meno del 50% della millesima quota dell’edificio.

Dopo aver ricevuto l’approvazione dall’assemblea, l’installazione può iniziare. È tassativo attenersi alle direttive impartite dal Garante Privacy.

È essenziale esporre un avviso in un luogo ben visibile, anche di notte e prima della portata della telecamera, che avvisi i pedoni della sua presenza.

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, alla custodia dei filmati è richiesto un titolare del trattamento in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi essenziali.

Videocamere in condominio-oipamagazine.it

Solo nei casi in cui è imperativo sanzionare comportamenti illeciti sono autorizzati a visionare i film, e non per altri scopi.

Secondo il Garante, i video possono essere conservati solo per la durata necessaria a contrastare eventuali comportamenti illeciti.

Tale periodo non deve superare i sette giorni lavorativi, o le 24/48 ore se si tratta di un’area con un dipendente (ad esempio un portiere). Tale periodo di conservazione è conforme all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.