Pluviale intasato in condominio, chi deve risarcire i danni: la legge parla chiaro

Per capire chi è tenuto a risarcire i danni causati dal pluviale intasato in condominio, è necessario esaminare una sentenza in merito.

pluviale intasato
pluviale intasato – oipamagazine.it

Quando si considera la possibilità di danni causati dall’acqua causati da ostruzioni nel tubo dell’acqua piovana sulla terrazza sovrastante, è importante determinare chi è responsabile per le riparazioni e il risarcimento di eventuali danni risultanti.

La responsabilità ricade o sul condominio o sul proprietario del terrazzo, a seconda dei casi.

Tale determinazione si complica però quando la condotta dell’acqua piovana sfocia sulla proprietà esclusiva di un singolo condomino.

La Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 4180 dell’11 ottobre 2022) ha affrontato un recente caso giudiziario.

Al tribunale è stato affidato il compito di valutare la fondatezza della prima sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto il proprietario del piano superiore colpevole per le infiltrazioni d’acqua dovute alla non adeguata impermeabilizzazione della pavimentazione.

Tuttavia, lo stesso tribunale ha anche ritenuto che l’attore fosse responsabile del ripristino dello stato delle aree interessate, manlevando il condominio da ogni responsabilità.

I dettagli relativi al caso

Fornire un’introduzione concisa e fattuale può aiutare a comprendere la storia. Tizia ha avviato un procedimento giudiziario contro Caio, proprietario del piano superiore, e il condominio.

Il suo obiettivo era quello di ripristinare la condizione delle aree colpite e ricevere un risarcimento per i danni causati da infiltrazioni di umidità dalla proprietà di cui sopra.

Tali infiltrazioni sono risultate da anomalie nella condotta dell’acqua piovana del condominio.

Il Tribunale ha stabilito che la responsabilità del ripristino dello stato originario dell’area in questione incombeva all’attrice Tizia, che aveva deliberatamente ostruito con un tappo in cemento e rete metallica il tubo dell’acqua piovana del suo balcone. In qualità di proprietaria dell’immobile, Tizia era l’unica responsabile di porre rimedio alla situazione.

Pluviale intasato in condominio
Pluviale intasato in condominio – oipamagazine.it

I giudici hanno affermato che un pluviale possiede natura condominiale e assolve una funzione essenziale per l’uso comune dell’edificio.

Tuttavia, le responsabilità di manutenzione del condominio si limitano ad affrontare la normale usura che si verifica a causa dell’età del pluviale.

Il condominio non è obbligato a riparare eventuali danni che dovessero derivare dall’azione dei singoli condomini.

Al contrario, è stato stabilito dalla Corte che l’imputato, Caio, era responsabile del risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d’acqua.

Ciò è stato il risultato di insufficienti misure di impermeabilizzazione prese sul pavimento della sua terrazza.

L’appello alla sentenza

Dopo aver ricevuto la sentenza relativa ai danni causati dalla imperfetta impermeabilizzazione del pavimento, Caio ha scelto di presentare ricorso.

Ciò era dovuto al fatto che non era stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per questa particolare questione, e quindi la decisione dei giudici si è tradotta in extra petitum.

Tizia ha presentato ricorso incidentale sostenendo di non essere stata lei a causare l’ostruzione del canale delle acque piovane.

Condominio
Condominio – oipamagazine.it

Sosteneva, inoltre, che la responsabilità della corretta installazione e manutenzione del sistema fognario, che è una componente condivisa, ricadeva esclusivamente sul condominio e non sui singoli condomini.

Responsabilità del condominio: la decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto che la responsabilità per i danni causati dallo scarico di acqua piovana sul terrazzo dell’attrice non poteva essere imputata a Caio.

Pertanto, il giudice ha riconosciuto che Caio non poteva essere tenuto al risarcimento del danno, in quanto estraneo all’oggetto della domanda o della sentenza.

L’aspetto cruciale della sentenza della Corte d’Appello attiene alla responsabilità del condominio.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno richiamato la sentenza della Cassazione (sentenza n. 27154 del 22 dicembre 2014) che ha affermato che grondaie, doccioni e canali di scolo, che convogliano l’acqua piovana dall’alto di un edificio condominiale, sono beni comuni.

Tali beni sono considerati parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile in quanto svolgono una funzione necessaria all’uso comune.

Questa sentenza si applica indipendentemente dal fatto che il tetto dell’edificio sia a falde, lastricato o terrazzo di proprietà esclusiva.

Inoltre, non trova applicazione il regime delle spese previsto dall’art. 1126 cc, in quanto riguarda esclusivamente le riparazioni o il rifacimento della pavimentazione stessa.

È necessario che il condominio predisponga un idoneo sistema di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche e ne assicuri la manutenzione, anche se di pertinenza della singola proprietà di uno o più condomini.

La situazione attuale prevede l’installazione provvisoria di una condotta per l’acqua piovana sul terrazzo di proprietà dell’attore.

Era responsabilità del condominio garantire che fosse ripristinato il più rapidamente possibile un adeguato sistema di tubazioni per evitare allagamenti e infiltrazioni che avrebbero potuto avere un impatto negativo sugli altri residenti del condominio.

A seguito della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, al condominio è stato ordinato di rimuovere l’attuale pluviale che scarica l’acqua sul balcone dell’attore.

Al suo posto dovrà essere posata una nuova tubazione, seguendo il percorso indicato dal CTU.

Impostazioni privacy