Sono stati introdotti dei nuovi divieti che riguardano il climatizzatore. Chi infrange le regole rischia una multa di 100.000 euro.
Dal 17 gennaio è entrata ufficialmente in vigore la recente legge sui F-Gas. Questa legislazione impone severe sanzioni amministrative sia per gli installatori privi di licenza che per i loro clienti. Andiamo a vedere tutte le sanzioni previste.
Climatizzatore: chi rischia una multa di 100.000 euro?
Ai sensi dell’articolo 6, le società certificate o le persone fisiche certificate che non forniscono le informazioni richieste nella banca dati di cui all’articolo 16 del DPR n. 146 del 2018 entro trenta giorni dall’intervento, saranno soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro, a meno che non siano esenti da certificazione.
Si applica anche la sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 alle persone fisiche e alle imprese che esercitano attività senza essere in possesso del relativo certificato o attestato, come previsto dall’articolo 8.
Invece, le imprese che affidano ad altre aziende non certificate l’installazione, la riparazione, la manutenzione, l’assistenza o lo smantellamento di impianti fissi di refrigerazione, impianti di climatizzazione fissi, pompe di calore fisse e impianti antincendio incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Il DPR 146/2018 impone agli organismi di certificazione di inserire nel Registro i dati relativi ai certificati rinnovati, rilasciati, revocati o sospesi entro determinati termini, il cui mancato rispetto comporta una sanzione da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Chi, tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro Telematico Nazionale, non vi provveda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro.
Il Decreto Legislativo stabilisce che le aziende fornitrici dei gas fluorurati ad effetto serra alle imprese oppure ai privati prive della necessaria certificazione o attestazione per le attività di cui all’articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sarà soggetto a sanzione amministrativa di carattere pecuniario da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le altre sanzioni
Persone fisiche o imprese che si approvvigionano di gas fluorurati ad effetto serra inerenti ad attività specificate nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) numero 517/2014, qualunque sia la modalità di vendita adottata, e non siano in possesso del prescritto attestato o certificato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria tra i 1.000,00 euro e i 50.000,00 euro.
Il mancato ottenimento da parte delle imprese della dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 16 nella fornitura di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra agli utilizzatori finali comporterà una sanzione che può variare da 1.000,00 a 50.000,00 euro.
Il mancato inserimento in banca dati delle informazioni necessarie da parte delle aziende fornitrici di gas fluorurati ad effetto serra comporta una sanzione che può andare da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Se le aziende forniscono agli utenti finali apparecchiature non sigillate ermeticamente contenenti gas fluorurati ad effetto serra, sono ritenute responsabili e possono essere multate da 500,00 a 5.000 euro.
Ciò vale indipendentemente dal metodo di vendita utilizzato e se non riescono a documentare le informazioni necessarie nel database.
Chi vigilerà sul rispetto delle nuove regole
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al Comando dei Carabinieri per la Protezione dell’Ambiente (CCTA), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle Agenzie Regionali per la Tutela della Ambiente (ARPA), esercita attività di vigilanza e accertamento ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del presente decreto.
Inoltre, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli segue procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
Terminate le attività di accertamento, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare notifica al responsabile della violazione e trasmette la relativa denuncia al Prefetto competente, che determina l’irrogazione delle sanzioni amministrative.