È possibile costruire una casetta sull’albero senza necessariamente ottenere dei permessi? La risposta ce la fornisce una sentenza della Cassazione.
Indipendentemente dal tipo di costruzione, sia essa edilizia libera, rurale o provvisoria, il discorso si incentra inevitabilmente su un punto preciso.
Il fattore cruciale da tenere in considerazione in questi casi non è il materiale o il tipo di struttura, ma piuttosto le caratteristiche che riguardano la sua durabilità e il suo uso pratico.
Il fulcro di questa discussione è una casa di legno che è stata eretta all’interno di un giardino. In genere, questi tipi di edifici possono essere costruiti senza regole rigide, ma come per qualsiasi progetto, le qualità specifiche della struttura determineranno in ultima analisi i requisiti necessari.
Casetta in giardino su una piattaforma in calcestruzzo
Parliamo di strutture che non necessitano di concessioni edilizie e che possono essere realizzate liberamente, soprattutto alla luce della più recente sentenza del tribunale, sentenza n. 6391, dell’11 ottobre 2021, dal TAR Campania.
La sentenza riguarda un ricorso per ordinanza di demolizione emesso dal Comune di Trecase, sito in provincia di Napoli.
L’oggetto che è stato ordinato di demolire è una struttura in legno che è stata eretta all’interno dei confini di un giardino di proprietà privata. Questo edificio possiede i seguenti attributi:
- le dimensioni dell’oggetto in questione coprono una superficie di 30 mq e un’altezza di 2 metri;
- è appoggiato su una piattaforma in cemento fissata a terra, che copre una superficie di 35 mq e ha un’altezza di circa 20 cm da terra, con la struttura che è saldamente sostenuta alla sua base.
Come da sentenza, la proprietaria ha proceduto all’erezione della suddetta struttura senza aver prima ottenuto il Concessione Edilizia o altra necessaria documentazione.
Conseguentemente, il 24 novembre 2016 il Comune di Trecase ha emesso ordinanza di smantellamento della costruzione abusiva entro il termine di 90 giorni.
Successivamente, in data 2 marzo 2017, il cittadino faceva ricorso al TAR Campania, lamentando l’abuso di competenza del Comune con l’errata qualificazione dell’immobile realizzato e l’avvio di un’istruttoria che richiedeva il riesame.
Oltre ad affermare che le dimensioni riportate sono imprecise, il soggetto ha affermato che l’edificio è in realtà più piccolo e che la piattaforma in cemento è stata costruita prima dell’attuazione del requisito del permesso di costruire nel 1958.
Il processo di ricorso è durato più anni in quanto il TAR ha richiesto al cittadino ulteriore documentazione a supporto della propria richiesta. Tuttavia, la documentazione alla fine si è rivelata non necessaria.
È necessario ottenere il permesso di costruzione
In data 11 ottobre 2021, infine, il TAR Campania ha emesso sentenza definitiva, con la quale ha rigettato il ricorso per infondatezza.
Il TAR Campania ha confermato il rigetto del ricorso precisando che l’affermazione del ricorrente secondo cui la struttura in cemento sarebbe stata realizzata nel 1958 non poteva essere verificata.
Ciò è dovuto al fatto che i rilievi fotogrammetrici forniti dal ricorrente non forniscono sufficienti elementi concreti per confermare che l’edificio attualmente in corso di demolizione sia lo stesso in questione.
Il rapporto indica che non solo la piattaforma in cemento ma anche la casa in legno, per le sue caratteristiche uniche e la struttura che sembra resistere alla prova del tempo, sono classificate come manufatti illegali.
Per le citate motivazioni, il ricorso proposto dal soggetto è stato rigettato dal TAR, che ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Trecase.
Di conseguenza, si ritiene necessaria la demolizione della casa oggetto di violazioni. Inoltre, il tribunale condanna il cittadino a pagare in totale di 3.000 euro tra spese, diritti e onorari connessi alla causa.