È lecito per una persona suonare il pianoforte in condominio oppure sta commettendo un reato? Vediamo quando non è legittimo.
L’escalation delle tensioni di vicinato è spesso causata dai rumori all’interno degli edifici condominiali, che portano a un numero significativo di controversie legali e contenziosi. Di tutti i rumori, quelli prodotti dagli strumenti musicali sono i più frequenti.
Per motivi di praticità, esaminiamo l’uso del pianoforte in condominio come esempio. Quando è considerato lecito e quali sono le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte? Per rispondere a questo, dobbiamo procedere sistematicamente e in un ordine specifico.
Se un vicino cerca di porre fine al rumore molesto, può agire civilmente ai sensi degli articoli 844 e 2043 del codice civile, che prevede le ingiunzioni e il risarcimento dei danni.
La tutela non si limita alla materia civile, ma si estende anche ai codici penali, come la norma dell’art. 659 cp relativa all’interruzione del riposo o al disturbo delle occupazioni.
Pianoforte in condominio, la tutela penale
Il reato è indubbiamente odioso, in quanto la legge non sanziona il danno arrecato al singolo, bensì il potenziale danno posto all’intera collettività.
Il Tribunale di Bari ha chiarito che
“ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone”
Questo particolare reato è considerato di pericolo presunto. Pertanto, l’obbligo di fornire la prova del disturbo effettivo a più persone per essere configurato tale non si applica.
Piuttosto, il potenziale per disturbare un numero imprecisato di individui è sufficiente per giustificare un’azione. Questa dichiarazione è stata resa dal Tribunale di Bari il 24 settembre 2007.
Questi accertamenti fattuali sarebbero basati sulle testimonianze delle persone presenti, compresi gli agenti di polizia che sono intervenuti.
Il rispetto dei limiti di rumore fissati a livello amministrativo non esonera la condotta dalle sue implicazioni penali.
Per chiarire, la presenza di rumore sottosoglia non nega necessariamente la possibilità di incorrere in denunce penali.
La tutela civile
Il primo punto di riferimento per il diritto civile è l’art. 844 cc, il quale recita quanto segue:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Per applicare tale disciplina, la magistratura deve armonizzare i requisiti di produttività con la ratio del possesso. In tal modo, può contemplare il significato di una particolare applicazione.
Secondo la Corte di Cassazione,
“il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile”.