C’è una domanda che in molti si pongono: è possibile lasciare l’ombrello sul pianerottolo del condominio? Ecco la risposta.
Quando si avvicina l’autunno, vuol dire che la stagione delle piogge è ormai prossima, quindi è necessario munirsi di ombrelli.
Tuttavia, questi oggetti possono causare inconvenienti se lasciati sul pianerottolo del proprio condominio, poiché causano gocciolamenti d’acqua sul pavimento.
Come si fa a prevenire questo problema? È consentito posizionare un portaombrelli sul pianerottolo di un condominio?
Cosa si intende per pianerottolo?
Il ripiano, posto tra le rampe di scale in un edificio condominiale, funge da pianerottolo. Questo spazio pubblico è accessibile a tutti i residenti e agli ospiti e permette l’ingresso agli appartamenti.
Per essere più precisi, il pianerottolo, definito anche ripiano o ballatoio, si trova di solito dove la scala (che è verticale) interseca il pavimento (che è orizzontale).
Il suo scopo è garantire l’accesso a una varietà di luoghi, comprese aree private e comuni, residenze, ascensori e locali.
Quindi, il pianerottolo è definito come una proprietà condivisa, equivalente a ciò che viene indicato come “parti comuni” nella documentazione ufficiale di un condominio.
Secondo il codice civile italiano, in particolare l’articolo 1117, tale pianerottolo è considerato spazio condominiale per gli occupanti degli spazi residenziali, inclusi i titolari di attività commerciali o professionali.
Salvo apposito documento che indichi il contrario, il pianerottolo è uno spazio condiviso per tutti i residenti.
Secondo una sentenza della Cassazione civile datata 2007 (nr. 15444), la cessione del diritto reale all’uso del pianerottolo non è fattibile in quanto destinata a singoli immobili.
L’ordinamento giuridico riconosce l’importanza sia funzionale che strutturale di un pianerottolo dell’edificio.
Sebbene condomini e comproprietari possano avere accesso esclusivo allo spazio, la proprietà collettiva dell’immobile sostituisce l’uso individuale.
L’ampiezza del diritto d’uso dell’ingresso può variare, ma non deve ostacolare l’accesso di altri condomini, che ha la priorità.
L’ombrello sul pianerottolo del condominio: è consentito?
Ai sensi dell’articolo del Codice civile n. 1102, le aree comuni, compreso il pianerottolo, sono riconosciute disponibili per uso pubblico.
È consentito a ciascun condomino l’uso del bene comune, purché siano rispettate determinate condizioni:
- non deve alterare la destinazione d’uso;
- non deve impedire agli altri condomini di poterne disporre in base al loro diritto.
Finché le proprie azioni non sono contrarie ai principi morali, non vi è alcuna restrizione legale all’utilizzo di quest’area per scopi personali.
La collocazione dei portaombrelli sul pianerottolo è una questione che dipende dal regolamento del condominio.
Infatti, è il condominio stesso che può consentire o vietare tale collocazione. A tal fine, i regolamenti condominiali devono essere espliciti e documentati per quanto riguarda l’uso degli spazi e delle aree comuni, inclusi ma non limitati a fioriere, cestini per rifiuti, effetti personali, calzature, cestini per l’immondizia e, sì, anche portaombrelli.
Oltre a facilitare il transito delle persone, il pianerottolo ha lo scopo di fornire l’accesso alle aree residenziali, senza perdere di vista le sue funzioni primarie.
In sintesi, non vi è alcun divieto legale di mettere portaombrelli o zerbini sui pianerottoli. Tuttavia, il loro posizionamento deve essere pratico per facilitare il movimento e l’accessibilità.
È nei diritti di un condominio approvare una risoluzione che vieti il posizionamento di tali oggetti sui pianerottoli e designare luoghi alternativi dove possono essere collocati.