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Condominio, è legale stendere i panni fuori dal balcone? Cosa dice la legge

In molti si chiedono se è consentito a livello legale stendere i panni in balconi o terrazze. Vediamo cosa dice in merito la legge italiana.

stendere panni in balcone- Oipamagazine.it

Durante i mesi estivi, quando il clima è mite e soleggiato, è molto comune asciugare il bucato all’aperto.

Tuttavia, a volte è vietato stendere i vestiti all’aperto, anche se non esiste una legge specifica che impone tale direttiva.

Al contrario, coloro che abitano in un condominio o in una casa privata con balconi e terrazzi che si affacciano su una strada pubblica, potrebbe per loro non essere sempre praticabile la strada che porta ad asciugare il bucato all’aperto.

Quindi, cosa fare? In questo articolo approfondiremo i motivi in base ai vari casi che si presentano.

Stendere i panni in balcone: la normativa

Come detto in precedenza, non è attualmente in vigore una legge chiara che vieti alle persone di stendere i panni al di fuori della propria abitazione, utilizzando stendibiancheria attaccati a terrazzi o balconi.

Panni stesi-oipamagazine.it

Tuttavia, esiste un corpus sostanziale di decisioni legali che, in linea di principio, consentono di stendere il bucato all’aperto purché non vi siano prove di gocciolamento di residui di acqua dai vestiti.

A questa conclusione si arriva analizzando due sentenze da parte della Suprema Corte di Cassazione (8223/2018 e 6129/2017) che suggeriscono che se un inquilino stende il bucato sul balcone di un’altra unità abitativa, impone una forma di “servitù” all’altro inquilino.

Inoltre, l’acqua che gocciola potrebbe essere considerata un disturbo per altri inquilini (come affermato nella sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 3 ottobre 2017), che potrebbe causare uno stato di frustrazione e disagio agli altri residenti.

Un articolo de Il Sole 24 Ore osserva che esporre sistematicamente biancheria umida all’esterno può essere considerato un comportamento assimilabile al “gettare cose pericolose” ai sensi dell’articolo 674 del codice civile.

Cosa dicono i regolamenti di condominio?

Sulla base delle informazioni fin qui presentate, le persone che risiedono in appartamenti all’interno di un condominio devono esercitare discrezione nella scelta di stendere il bucato all’esterno.

Si consiglia di consultare il regolamento condominiale, che delinea le linee guida per gli spazi all’interno dell’edificio (esclusi spazi pubblici o le strade) e le aree comuni.

In genere, questo regolamento stabilisce esplicitamente le condizioni alle quali è consentito stendere il bucato su balconi e terrazze, con l’intento di mantenere relazioni positive tra vicini.

Panni stessi sulla strada-oipamagazine.it

Nell’estetica urbana e architettonica, gli indumenti appesi in spazi pubblici come terrazzi e balconi esterni sono ritenuti lesivi del decoro generale.

I regolamenti comunali hanno da tempo vietato l’esposizione di biancheria sulle facciate esterne degli edifici, ancor prima dell’entrata in vigore dei regolamenti condominiali.

Tutti i panni che vengono stesi su balconi e terrazzi affacciati all’esterno, ovvero che si estendono su spazi pubblici, sono considerati di solito lesivi al decoro architettonico e urbano.

Un motivo questo che, al di là dei regolamenti in ambito urbano, spinge i Comuni a dare disposizioni in merito vietando di esporre il bucato all’esterno sulle facciate dei condomini.

Precisamente, nel Comune di Legnano il Regolamento di Polizia Urbana, precisamente all’articolo 37, impone che, onde preservare “l’estetica dell’ambiente urbano” è proibito stendere panni, tappeti e oggetti similari in zone pubbliche o dove avviene passaggio pedonale.

Inoltre, è altresì proibito estenderli al di fuori delle finestre oppure sopra il parapetto di balconi o terrazzi che si affacciano su strade pubbliche.

In altre parole, non è permesso stendere il bucato al di là del perimetro di balconi e terrazzi nel caso in cui si affacciano su un’area pubblica o strada.