Sei a conoscenza del significato di cessione del credito? In questo articolo cercheremo di spiegare in parole semplici che cosa indica questo accordo. Ecco i dettagli.
L’instabilità economica presente da diversi anni nel nostro Paese ha mutato alcuni modi di riscuotere il denaro dovuto. L’inflazione e il carovita galoppante, infatti, stanno facendo ridurre in modo sostanziale la liquidità di moltissime famiglie italiane. In alcuni casi, quindi, saldare in tempi rapidi alcune rate o debiti può risultare difficoltoso.
Questa situazione economica precaria si ripercuote anche sul privato o sull’ente che ha tutto il diritto di riscuotere il denaro dal debitore nei tempi corretti e nelle modalità indicate dal contratto. Uno o più ritardi nella riscossione del denaro possono, quindi, provocare problemi anche a chi si occupa del recupero crediti.
Questo aspetto, infatti, potrebbe generare a propria volta insolvenze di pagamento anche del creditore verso terze parti, in una sorta di reazione a catena generata dai soldi spettanti non ricevuti.
Da qualche tempo, però, l’articolo 1260 del Codice Civile prevede che possa essere stipulato un vero e proprio accordo di cessione del credito spettante, da un creditore a un ente o a qualsiasi soggetto terzo. Viste le difficoltà economiche di molte persone, sono sempre più numerosi i casi di accordo di tal genere.
Esso è chiamato, appunto, cessione del credito. Il creditore si accorda con una terza parte in causa, in modo tale da cedere a lui il suo credito. In pratica, l’incombenza della riscossione del denaro viene spostata da un creditore a un altro.
La cessione del credito: ecco che cosa significa e come funziona
La cessione del credito non è nient’altro che uno specifico accordo fra due parti, il quale consente di spostare il diritto di credito di un ente o di una persona fisica verso un altro acquirente. Quest’ultimo, in pratica, compra il credito, in modo tale da pensare in futuro a riscuotere la somma in denaro dovuta dal debitore.
Il già menzionato articolo 1260 del Codice Civile dice a riguardo: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Nel trasferimento del credito da un creditore a un altro, dunque, nella maggior parte dei casi non c’è bisogno di chiedere il consenso al debitore. Egli, quindi, non ha alcun diritto di impedire tale cessione. Il Codice Civile, come visto, non obbliga il creditore ad accordarsi anche con il debitore sotto questo aspetto specifico.
Quali altri aspetti è importante sapere per quanto concerne l’accordo di cessione del credito? Ecco tutte le informazioni in merito.
Cessione del credito, ecco tutte le parti in causa e il procedimento
Le parti che si accordano sulla cessione del credito possono essere singoli cittadini privati, enti, banche o istituti finanziari o aziende. Ribadiamo che per una cessione del credito sono tre le parti chiamate in causa. C’è, ovviamente, il debitore e poi ci sono il cedente e il cessionario.
Il cedente è la parte che cede il suo credito originario al cessionario, il quale rappresenta a tutti gli effetti la nuova parte che si occupa di riscuotere il denaro dal debitore, detto anche il ceduto.
Nella cessione del credito non ha alcuna voce in capitolo il debitore, il quale non dovrà essere informato preventivamente sull’accordo fra le parti. A lui cambia solo l’ente al quale fornire il denaro.
Dopo l’accordo, come ovvio che sia, il debitore o ceduto dovrà essere informato del cambiamento, per mezzo di una raccomandata AR. Tale notifica è necessaria per rendere attivo il nuovo contratto. Senza tale informazione, infatti, il debitore non saprebbe più a chi fornire il denaro in futuro.
Nel contratto di cessione del credito sono diversi gli aspetti che dovranno essere presenti, a cominciare dall’oggetto di questa cessione. Gli altri aspetti da registrare nel contratto riguardano l’ammontare del credito, le spese che sono già state effettuate e il fatto che il recupero crediti dovrà avvenire entro 10 anni.
La cessione del credito, infine, può avvenire a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. In quest’ultimo caso, il cessionario paga al cedente un corrispettivo per la cessione del credito.